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L.S.U.

MessaggioInviato: 08/04/2016, 9:21
da roby
Il centro per l'impiego ha assegnato da diversi mesi al Comune un lavoratore socialmente utile -impiegato- che sta lavorando per 20 ore settimanali .
Solo oggi il lavoratore precisa che, prima della mobilità, proveniva da un contratto part-time di 20 ore e percepisce un'indennità di circa € 700,00 mensili.
E' comunque tenuto a svolgere attività come lavoratore socialmente utile? per quante ore?

Re: L.S.U.

MessaggioInviato: 12/04/2016, 11:35
da Paolo Gros
puoi meglio chiarire?

Re: L.S.U.

MessaggioInviato: 12/04/2016, 13:28
da roby
Un lavoratore che percepisce l'indennità di mobilità, proveniente da un contratto con azienda privata part-time a 20 ore, puo' essere assegnato al Comune per svolgere lavori socialmente utili? Quante ore deve effettuare considerato che l'Ente non eroga alcuna integrazione salariale?
Vale la regola (art.8 c.2 d.lgs 468/97) secondo cui i lavoratori utilizzati sono impegnati per non meno
di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere, nel rispetto del CCNL applicato dall’amministrazione pubblica oppure le ore vanno proporzionate in considerazione che l'indennità di mobilità che percepisce è commisurata al suo vecchio contratto di lavoro part-time?
Spero di essermi spiegata.... grazie

Re: L.S.U.

MessaggioInviato: 12/04/2016, 13:57
da gsalurso
Il limite di 20 ore settimanali è il limite minimo di impegno.
In pratica: se il trattamento previdenziale è pari allo stipendio, al netto delle ritenute, di un part-time a 24 ore, il lavoratore LSU deve fare 24 ore settimanali; se è pari ad un part-time a 18 ore deve fare comunque 20 ore.

468/97 Art. 8 comma 2 I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non piu' di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attivita' analoghe presso il soggetto utilizzatore.

Re: L.S.U.

MessaggioInviato: 14/04/2016, 11:46
da GiovannaS
Ecco.

Peccato che il nostro Centro per l'impiego, quando i suddetti percepiscono un'indennità bassa, ci dicono che
a) o integriamo il compenso
b) oppure non li possiamo far lavorare (praticamente sono quasi esonerati).

Allo stesso modo, dopo il secondo anno, quando l'assegno di mobilità diminuisce, talvolta capita che sia più basso rispetto alla corrispondente retribuzione di un part time a 20 ore. Il lavoratore rimane a casa!

Queste sembrano essere le direttive della Regione Veneto