PROBLEMI CON ANF

Re: PROBLEMI CON ANF

Messaggioda Matteo » 12/07/2019, 8:40

Buongiorno a tutti.
Propongo una soluzione anche se non so se percorribile: prima di tutto di capire chi ha fatto un errore in "buona fede" e chi invece ha tentato di raggirarmi e gli è andata male.
Nel primo caso proporrei al dipendente di presentare lui stesso una dichiarazione in cui dice di essersi accorto dell'errore e chiede che gli venga trattenuto quanto indebitamente percepito.
Nel secondo caso valuterei un procedimento disciplinare, sempre che la cifra non superi certi limiti.
Sicuramente è giusto perseguire chi tenta una truffa, ma non mi sembra equo mandare un dipendente davanti al giudice per 200 €.
Matteo
 
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Re: PROBLEMI CON ANF

Messaggioda CCrn » 13/07/2019, 12:04

Matteo ha scritto:Buongiorno a tutti.
Propongo una soluzione anche se non so se percorribile: prima di tutto di capire chi ha fatto un errore in "buona fede" e chi invece ha tentato di raggirarmi e gli è andata male.
Nel primo caso proporrei al dipendente di presentare lui stesso una dichiarazione in cui dice di essersi accorto dell'errore e chiede che gli venga trattenuto quanto indebitamente percepito.
Nel secondo caso valuterei un procedimento disciplinare, sempre che la cifra non superi certi limiti.
Sicuramente è giusto perseguire chi tenta una truffa, ma non mi sembra equo mandare un dipendente davanti al giudice per 200 €.


Due sono le alternative:
A) reputo l errore una cavolata?
Non attivo nessun procedimento ma "in amicizia volemose bene" e allora lo si avvisa prima del tutto e gli si dà possibilità di ravvedersi.
Non è il nostro caso

B) si attiva un formale avvio del procedimento.
In questo caso non può essere indagata la buona fede perché l elemento psicologico non può essere rilevato dal funzionario. La 445 del 2000 ha come ratio la speditezza dell iter e come corollorio un principio di autoresponsabilita del dichiarante.
È tutto molto triste ma è così, fin quando non cambiano la legge e diano la possibilità di valutare a discrezione motivata.
Sul punto c è il tar di lecce che ha adito la corte costituzionale per far dichiarare l incostituzionalità dell art 71 della 445 del 2000
(Il caso era di richiesta di rinnovo licenza di commercio. L ag delle dogane ha sottoposto a controllo l'autodichiarazione del richiedente che aveva dichiarato di non aver alcuna pendenza con lo stato. Dal controllo è emersa una pendenza per una multa di 200 euro circa e non ha rinnovato la licenza. Il richierente ha adito ik tar il quale ha investito la corte costituzionale. Sembra assurdo ma è cosi.
La corte costituzionale dovrà esprimersi proprio a luglio....attendiamo)
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Re: PROBLEMI CON ANF

Messaggioda Comunalo » 16/07/2019, 12:06

Matteo ha scritto:Buongiorno a tutti.
Propongo una soluzione anche se non so se percorribile: prima di tutto di capire chi ha fatto un errore in "buona fede" e chi invece ha tentato di raggirarmi e gli è andata male.
Nel primo caso proporrei al dipendente di presentare lui stesso una dichiarazione in cui dice di essersi accorto dell'errore e chiede che gli venga trattenuto quanto indebitamente percepito.
Nel secondo caso valuterei un procedimento disciplinare, sempre che la cifra non superi certi limiti.
Sicuramente è giusto perseguire chi tenta una truffa, ma non mi sembra equo mandare un dipendente davanti al giudice per 200 €.


Per decidere fra l'errore in buona fede e una tentata truffa bisogna accollarsi una funzione giudicante che il nostro ordinamento assegna (secondo me, fortunatamente) solo ai giudici di un tribunale.
Quello che è ampiamente previsto, invece, è l'obbligo (obbligo!), per il dipendente pubblico, di denunciare un reato di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento della sua attività. Obbligo che, se disatteso, comporta la commissione del reato di cui all'art. 361 del Codice Penale: "Omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale".
Commettere un reato per nasconderne un altro, insomma.
Onestamente avrei altre aspirazioni :)
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Re: PROBLEMI CON ANF

Messaggioda Common » 22/07/2019, 20:50

Scusate la domanda banale da neofita totale: se a marzo del 2018 (redditi di riferimento ancora 2017) modifico la composizione del nucleo familiare, aggiungendo o levando un componente percettore di reddito, dovrò presentare nuova domanda che
1) modifica la sola composizione del nucleo, rimanendo intatta la situazione reddituale fotografata al 2017
2) modifica la composizione del nucleo e anche quella reddituale, dovendosi aggiungere o levare anche i redditi del componente aggiunto/levato, sempre relativi al 2017?

Se questo componente fosse un coniuge da cui ci si è separati con sentenza, ma che continua a vivere sotto lo stesso tetto del richiedente, va considerato ancora con tutti i suoi redditi?
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Re: PROBLEMI CON ANF

Messaggioda Comunalo » 23/07/2019, 9:33

Common ha scritto:Scusate la domanda banale da neofita totale: se a marzo del 2018 (redditi di riferimento ancora 2017) modifico la composizione del nucleo familiare, aggiungendo o levando un componente percettore di reddito, dovrò presentare nuova domanda che
1) modifica la sola composizione del nucleo, rimanendo intatta la situazione reddituale fotografata al 2017
2) modifica la composizione del nucleo e anche quella reddituale, dovendosi aggiungere o levare anche i redditi del componente aggiunto/levato, sempre relativi al 2017?

Se questo componente fosse un coniuge da cui ci si è separati con sentenza, ma che continua a vivere sotto lo stesso tetto del richiedente, va considerato ancora con tutti i suoi redditi?


Gli assegni familiari percepiti nel periodo 1/7/2017 - 30/6/2018 sono riferiti alla composizione del nucleo in essere alla data di presentazione della domanda (dunque luglio 2017) e parametrati sul reddito 2016 di tutte le persone elencate.
In caso di separazione bisogna valutare non solo l'esistenza di una sentenza (dunque che la separazione sia legale) ma anche il trasferimento della residenza dell'ex coniuge. In mancanza di entrambi questi requisiti, il familiare deve continuare ad essere indicato (e con lui, i suoi redditi).
Se invece trasferisce anche la residenza, da quella data bisognerà presentare una nuova domanda, con i soli familiari rimasti e i loro relativi redditi.
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