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CONDIVISIONE DI PERSONALE FRA COMUNI - DUE QUESITI

MessaggioInviato: 18/03/2016, 15:04
da sonia romani
Buongiorno, vi pongo due questioni relative al personale:

1) L.311/2004 Art.1 comma 557
"557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza."

Il Comune che riceve personale deve essere sicuramente sotto i 5000 abitanti.
Il Comune che mette a disposizione personale può invece essere sopra i 5000 abitanti?



2) Alcuni Enti hanno attivato temporanee condivisioni di personale ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico
“Art. 119. Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni
1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”.
La loro tesi è che il personale acquisito in questo modo concorra al limite di spesa complessivo ma non vada considerato personale flessibile e quindi non concorra alla determinazione del relativo limite. Condivide questa impostazione?



Grazie, cordiali saluti.