da ladyb2 » 03/02/2015, 17:37
L'art. 17 L. 266/99 dispone «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Ebbene nella circolare Madia si parla di fare salve le procedure di mobilità secondo norme speciali e mobilità iniziate prima del 2015.
Questo tipo di mobilità, ai sensi dell'art. 17 della legge 266 del 1999 citato, può essere considerata una mobilità fatta salva perché disposta in base ad una legge speciale?