deduzione inail su irap istituzionale

deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda GRAZIA.966 » 10/09/2015, 11:13

Buongiorno,
i contributi assicurativi inail pagati nel 2014 sono deducibili dalle retribuzioni imponibili
indicate nel Rigo IK1 della dichiarazione irap?
Grazie per la collaborazione.
GRAZIA.966
 
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda GRAZIA.966 » 04/06/2018, 17:57

torno sull'argomento perchè c'è molta confusione sul fatto che per irap istituzionale
dalle retribuzioni dei dipendenti che costituisce imponibile irpa debbano essere detratti
i contributi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Ci sono due sentenze in merito

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-04-2017) 16-06-2017, n. 15036
Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 05-04-2017) 16-06-2017, n. 15037

ma non mi sembrano molto chiare.

Voi come vi comportate ?
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda MICHELINA.PIRAS » 06/06/2018, 11:46

Avevo letto anch'io di queste sentenze. Si trattava, se non erro, di una grossa azienda ospedaliera. Il principio è giusto in quanto le imprese deducono, ai fini Irap, i contributi Inail. Il modello di dichiarazione che è in uso per noi non prevede però il quadro delle deduzioni quindi devi per forza indicare le retribuzioni al netto dei contributi Inail. Questo però si presta ad essere un caso di dichiarazione infedele. Potresti in alternativa non dedurre l'Inail dal versamento Irap e chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Dopo il silenzio o il diniego proporre ricorso in Commissione Tributaria. Io sto pensando di intraprendere la seconda via perchè mi trovo difronte a importi modesti e non dovremmo neanche farci assistere da un Tecnico. La soluzione di presentare la dichiarazione con le retribuzioni al netto del contributo non mi pare corretta.
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda GRAZIA.966 » 06/06/2018, 11:50

Ciao, nel frattempo ho trovato questa sentenza che è successiva alle prime due.
Prova a dare un'occhiata...mi sembra che alla fine di tutto dica che si possono dedurre.


"Contributi Inail deducibili ai fini Irap anche col metodo retributivo

Con la Sentenza n. 29867 del 13 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio, secondo il quale i contributi Inail sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP anche da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti equiparati che adottano il “metodo retributivo”.
FATTO


In seguito alla mancata deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, il contribuente (Azienda Sanitaria, equiparata alle amministrazioni pubbliche) ha presentato istanza di rimborso dell’IRAP versata in eccesso, che è stata respinta dall’Agenzia delle Entrate mediante silenzio rifiuto.
Il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto è stato accolto dai giudici tributari.
Con ricorso in cassazione l’Agenzia delle Entrate ha eccepito che trattandosi di soggetto che adotta il metodo retributivo per la determinazione della base imponibile IRAP, non si pone l’esigenza di dedurre dalla base imponibile così determinata i contributi di che trattasi, dal momento che questi ne sono già esclusi, non essendo essi posti a carico del lavoratore, né conseguentemente addebitati, in alcuna misura, nello statino stipendiale.
METODO RETRIBUTIVO


Le amministrazioni pubbliche e gli enti equiparati determinano la base imponibile IRAP applicando il cd. “metodo retributivo”.
Col tale metodo, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE


Secondo la disciplina IRAP, nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione (tra l’altro) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro.
Al riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che la suddetta norma è collocata tra le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e, dunque, deve ritenersi che essa abbia un valore precettivo con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo Irap, consentendo la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, a prescindere dal metodo di determinazione della base imponibile Irap adottato (analitico o retributivo).
I giudici hanno precisato che ai fini della deduzione di un importo dalla base imponibile, è richiesto solo che si tratti di un costo effettivamente sostenuto ed inerente all’attività svolta e soggetta a tassazione, essendo attribuito alla discrezionalità del legislatore la scelta di ritenerlo rilevante con riferimento al fondamento d’imposta, e non anche che esso concorra in positivo alla determinazione della base imponibile, di modo che la deduzione abbia a comportare solo un azzeramento della sua incidenza sul calcolo dell’imposta.
Nel caso di specie, riguardante un’Azienda Sanitaria che, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche, adotta il metodo retributivo, dunque, i contributi Inail rappresentano un costo che comporta una riduzione dell’imponibile IRAP e conseguentemente dell’imposta.
Deve, perciò, ritenersi errata l’opposta interpretazione del Fisco secondo la quale, con il metodo retributivo, siccome la base imponibile Irap è determinata alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione, i contributi Inail siano da considerare già espunti dal calcolo della base imponibile, quali costi del personale.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato che, al contrario, con il metodo retributivo, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato come equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione rilevanti.
Di conseguenza, anche per i soggetti che adottano il metodo retributivo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sono deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda MICHELINA.PIRAS » 06/06/2018, 12:05

sì il principio è giusto. Il problema è appunto come operare in concreto perché l'amministrazione finanziaria non ti riconosce il diritto di portare l'Inail in detrazione visto che nella dichiarazione non esiste il quadro per apportare la deduzione
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda an.bal » 09/06/2018, 11:37

concordo sul fatto che ci siano due modalità per recuperare una parte di inail:
1. presentare una dichiarazione integrativa e abbassare l'imponibile dell'importo dei contributi inail
2. presentare istanza di rimborso
tra le due ... percorrerò la seconda.

due richieste:
- pee la determinazione dei contributi inail da dedurre dall'imponibile fate riferimento al principio di cassa o di competenza??
- avete un fac simile di istanza?
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Re: deduzione inail su irap istituzionale

Messaggioda MICHELINA.PIRAS » 09/06/2018, 12:58

Con il principio di competenza che d'altra parte viene adottato dalle imprese nella compilazione del quadro IS del modello Irap. Per la richiesta di rimborso occorre premettere i dati della dichiarazione presentata, il calcolo effettuato, citare le sentenze che giustificano la deduzione dell'inail dalle retribuzioni, dichiarare i contributi Inail di competenza dell'anno, la minore imposta irap che deriva dalla detrazione degli stessi ed infine chiedere il rimborso. Tanto non ti rispondono. Poi presentare Ricorso
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