PROVVEDIMENTO DISCILPINARE

PROVVEDIMENTO DISCILPINARE

Messaggioda giorgia » 19/03/2015, 10:41

è nelle competenze della commissione disciplinare erogare la sanzione del rimprovero scritto oppure resta nelle competenze del Dirigente?
grazie
giorgia
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 22/01/2015, 18:19

Re: PROVVEDIMENTO DISCILPINARE

Messaggioda antonio satriano » 19/03/2015, 11:03

giorgia ha scritto:è nelle competenze della commissione disciplinare erogare la sanzione del rimprovero scritto oppure resta nelle competenze del Dirigente?
grazie

compete al dirigente (P.O.)
vedi DLgs n°150/2009 , art. 55 fino a art. 55 octies
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
Avatar utente
antonio satriano
 
Messaggi: 344
Iscritto il: 07/01/2015, 9:19

Re: PROVVEDIMENTO DISCILPINARE

Messaggioda kkk1972 » 19/03/2015, 11:18

antonio satriano ha scritto:
giorgia ha scritto:è nelle competenze della commissione disciplinare erogare la sanzione del rimprovero scritto oppure resta nelle competenze del Dirigente?
grazie

compete al dirigente (P.O.)
vedi DLgs n°150/2009 , art. 55 fino a art. 55 octies

I dirigenti (personale di qualifica dirigenziale) sono competenti fino alla sanzione di 10 giorni di sospensione.
Negli enti senza dirigenza, dove gli apicali sono funzionari titolari di posizione organizzativa, questi funzionari possono irrogare solo i rimproveri verbali, per tutte le altre sanzioni è competente l'ufficio per i procedimenti disciplinari:
D.lgs. 165/2001
Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare).

1. Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista
l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,
se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si
svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le
infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel
primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le
disposizioni del comma 4
. Alle infrazioni per le quali e' previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in
cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori
ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle
sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio
e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al
dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce
o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende
presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed
oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento
dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della
struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di
irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del
termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente.
Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di
difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica
dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di
quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro
cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai
sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,
individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai
sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua
difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle
di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al
doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai
sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione
dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai
sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque
fissata alla data di prima acquisizione della notizia
...
kkk1972
********
Avvertenze:
1. Se non cito leggi o altri documenti quello che scrivo è solo una mia opinione, quindi non fidatevi troppo.
2. Prima di aprire un nuovo post, usate la funzione [cerca], magari c'è già la risposta che vi serve... ;)
kkk1972
 
Messaggi: 274
Iscritto il: 15/01/2015, 2:04


Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.