da antonio satriano » 05/05/2020, 8:20
ARAN - RAL 456 -" per il personale trasferito, gli artt. 26 e ss del CCNL del 5/10/2001,prevedono esclusivamente la garanzia dell'anzianità di servizio e del trattamento economico fisso e continuativo in godimento,n cosi come risultante dalla somma delle voci indicate nell'art. 28, comma 3. Nessuna garanzia è prevista, invece,per il trattamento economico accessorio, per il quale si dovrà applicare la disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro. ( art. 27 comma 2 CCNL citato."