Bonus 100 euro e art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004

Bonus 100 euro e art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004

Messaggioda Max81 » 21/04/2020, 1:56

Buongiorno,
come vi comportereste in questo caso?
Un dipendente ha un contratto part-time verticale al 50%, 6 ore il lunedì, 6 ore il mercoledì e 6 ore il venerdì presso un primo ente e poi presta servizio, tramite convenzione, ai sensi dell'art. 1 c. 557 Legge 311/2004 per 8 ore alla settimana presso un secondo ente.
L'orario lavorativo del secondo ente varia, può essere qualsiasi giorno della settimana.
Considerereste l'attività del secondo ente oppure no? Quanti giorni/ore mensili lavorabili si dovrebbero conteggiare? Certi mesi potrebbero essere 30, altri mesi 20, a discrezione del dipendente.
Secondo me l'attività prestata presso il secondo ente non è da considerare, uno perchè non lo reputo il caso esemplificato dall'Agenzia delle Entrate di due part-time verticali, due perchè diventa problematico il calcolo dei giorni /ore mensili lavorabili e tre perchè un dipendente potrebbe aver lavorato tutto il mese di marzo in smart working per il primo ente e allo stesso tempo fare un'ora e mezzo per 5 giorni la settimana presso il secondo ente e ricevere 100 euro di bonus, questo non mi sembra tanto corretto.
Io considererei solo i giorni/ore lavorate in ufficio nel primo ente.
Cosa ne pensate?
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Re: Bonus 100 euro e art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004

Messaggioda an.bal » 22/04/2020, 9:08

vanno considerati solo i giorni e non le ore.
i giorni indipendentemente dalle ore.
per illavoro svolto bel secondo ente chi lo paga?
an.bal
 
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Re: Bonus 100 euro e art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004

Messaggioda Max81 » 26/04/2020, 14:50

an.bal ha scritto:vanno considerati solo i giorni e non le ore.
i giorni indipendentemente dalle ore.
per illavoro svolto bel secondo ente chi lo paga?


Possono essere considerati i giorni oppure le ore, la Risoluzione n. 18 E dell'Agenzia delle Entrate alla pagine 2 dispone: "Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al predetto punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso".
Il lavoro svolto nel secondo Ente lo paga il secondo Ente.
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Re: Bonus 100 euro e art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004

Messaggioda Samuele77 » 27/04/2020, 21:30

Max81 ha scritto:Buongiorno,
come vi comportereste in questo caso?
Un dipendente ha un contratto part-time verticale al 50%, 6 ore il lunedì, 6 ore il mercoledì e 6 ore il venerdì presso un primo ente e poi presta servizio, tramite convenzione, ai sensi dell'art. 1 c. 557 Legge 311/2004 per 8 ore alla settimana presso un secondo ente.
L'orario lavorativo del secondo ente varia, può essere qualsiasi giorno della settimana.
Considerereste l'attività del secondo ente oppure no? Quanti giorni/ore mensili lavorabili si dovrebbero conteggiare? Certi mesi potrebbero essere 30, altri mesi 20, a discrezione del dipendente.
Secondo me l'attività prestata presso il secondo ente non è da considerare, uno perchè non lo reputo il caso esemplificato dall'Agenzia delle Entrate di due part-time verticali, due perchè diventa problematico il calcolo dei giorni /ore mensili lavorabili e tre perchè un dipendente potrebbe aver lavorato tutto il mese di marzo in smart working per il primo ente e allo stesso tempo fare un'ora e mezzo per 5 giorni la settimana presso il secondo ente e ricevere 100 euro di bonus, questo non mi sembra tanto corretto.
Io considererei solo i giorni/ore lavorate in ufficio nel primo ente.
Cosa ne pensate?


Un caso del genere non dovrebbe proprio esistere, perché la norma citata non lo consente. L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 prevede:

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

Trattandosi di una norma eccezionale, nel senso che fa eccezione rispetto al dovere di esclusività dei titolari di rapporto di lavoro subordinato con enti pubblici, questa norma è di stretta intepretazione, e comunque non lascia adito a dubbi interpretativi.
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