MILLEPROROGHE ED ASSUNZIONI 2015

MILLEPROROGHE ED ASSUNZIONI 2015

Messaggioda dariomeringolo » 17/03/2015, 17:10

L'art. 1 comma 2 del c.d. milleproroghe ha stabilito "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015".
Ciò premesso, se un Comune vuole concludere le procedure concorsuali iniziate nel 2014 ed ancora in corso non può concluderle, poichè la norma succitata non riguarda gli enti territoriali???? Se così fosse il legislatore o ha dimenticato gli enti locali o ha creato volutamente un vuoto che dovrà essere colmato in qualche modo.
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Re: MILLEPROROGHE ED ASSUNZIONI 2015

Messaggioda Paolo Gros » 18/03/2015, 9:04

...a norma succitata non riguarda gli enti territoriali...??
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Re: MILLEPROROGHE ED ASSUNZIONI 2015

Messaggioda FRANCESCO.GUIDO » 18/03/2015, 10:45

In effetti anche in un articolo pubblicato da Maggioli (bilancio e contabilità) a firma di V. Giannotti del 04/03/2015 si sostiene la norma del milleproroghe non riguarda gli enti locali... Paolo a te risulta diversamente?
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Re: MILLEPROROGHE ED ASSUNZIONI 2015

Messaggioda kkk1972 » 19/03/2015, 0:39

Per capire chi riguarda è sufficiente fare lo sforzo di controllare le norme citate:
- articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:
Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazione
, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle
universita' si applica la normativa di settore.((4))
2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa
al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta
facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.


- articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112:
Art. 66 Turn over
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
possono procedere, secondo le
modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per
un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta' assunzionale e'
fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014,
del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall'anno 2016.
13-bis Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita'
statali
, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato
dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata
nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100
per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2015, le
universita' che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7
possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo
periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno
precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24,
comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta'
assunzionali previste dal presente comma. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi
precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di
completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014,
le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad
ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 2005.
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