Limiti fondo straordinario

Limiti fondo straordinario

Messaggioda Comunalo » 04/09/2019, 12:20

Buongiorno a tutti i colleghi.

La mia Amministrazione al fine di costituire il Fondo straordinario anno corrente ha provveduto, tenuto conto della necessità di ridurre il costo del personale, a stanziare risorse al di sotto dei limiti di cui all’art. 14, comma 1 CCNL del 01.04.1999 come integralmente sotto riportato.

CCNL Comparto regione e Autonomie Locali 01.04.1999
1.Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono
utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno
1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo
l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti
rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2
lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad
incrementare le disponibilità dell’art.15.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche
disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali,
nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che
hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono
consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate
nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo
individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria
destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati
per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici
compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro.

Tenuto conto che, ad oggi, alcuni Settori possono ottenere per la partecipazione a progetti, su base Regionale e/o Nazionale,Fondi destinabili anche al personale impiegato per gli stessi ( ad es. nel Settore Scuola, Giovani e Sicurezza), si chiede quanto segue.
L’ Amministrazione può utilizzare detti fondi per le prestazioni lavorative aggiuntive, quale risorsa aggiuntiva volta ad integrare il Fondo straordinario annuale ( art. 14, comma 2) o al di fuori dello stesso (art.14,comma 5). Qual è la posizione che l’Amministrazione, a riguardo, è legittimata ad assumere?
Nella fattispecie sopraindicata occorre creare, contabilmente, per questo tipo di entrate, un capitolo ad uso di tutti i settori interessati correlato a quello di spesa del Fondo straordinario o ad uno di spesa distinto ed ex novo rispetto a quello del Fondo lavoro straordinario?
E qualora sia possibile etero finanziare queste prestazioni di lavoro straordinario, con le modalità sopraindicate, le stesse per ogni singolo dipendente concorrono comunque al limite contrattualmente stabilito delle 180 ore , oppure nella fattispecie decade questo limite? Si richiede inoltre se detta spesa (etero finanziata) concorrere o meno ai limiti della spesa di personale di cui all’art.23, comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017.

Grazie a chi vorrà rispondere.
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