da Mariposa » 17/07/2019, 11:11
RAL_1383_Orientamenti Applicativi
Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese un plus orario conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?
Quale disciplina, invece, trova applicazione per l’attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?
Sulle diverse problematiche prospettate, si evidenzia quanto segue:
1.la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;
2.l’orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
1.pertanto, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;
2.a tal fine si deve ricordare che l’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale dallo stesso contemplato il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d’obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d’obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;
3.il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;
4.a tali regole, fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale, che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.