flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda MarcoD » 15/07/2019, 13:01

Buongiorno
capita sovente che il responsabili di area / P.O. effettuino anche 45/50 ore settimanali ma che poi se devono assentarsi debbano prendere un permesso nel limite delle 36 ore annuali, limite a volte non sufficiente.
L'amministrazione riconoscendo la disponibilità dei P.O. a effettuare molte ore, anche in momenti non dovuti per appuntamenti in orari vari ecc. , vorrebbe consentire una deroga a questo limite delle 36 ore. Una prima tesi è quella di prevedere solo per i P.O. una flessibilità in entrata/uscita molto ampia (anche di 90 min.) quindi più ampia di quella concessa agli altri dipendenti (30 min. )
Una seconda tesi è quella di concedere al titolare di P.O. flessibilità nel gestire le proprie 36 ore settimanali fermo restando appunto il solo obbligo di effettuare almeno 36 ore sett.
Chiedo consigli in merito alla legittimità delle due idee... flessibilità oraria diversa per i P.O. ricomprendente anche parte di orario di apertura al pubblico purchè l'ufficio rimanga presidiato da qualcuno, o gestione del proprio orario nel limite delle 36 ore settimanali ?
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda Mariposa » 16/07/2019, 9:15

L'argomento interessa anche al mio comune...La possibilità di gestirsi autonomamente le 36 ore mi pare sia possibile solo per i dirigenti, ma i Responsabili di Servizio / P.O. (e nemmeno i Segretari comunali...) non lo sono. Credo che sia possibile prevedere una flessibilità più ampia nel decentrato con motivazione, dato che il CCNL non preclude questa possibilità. Di certo per i Responsabili non è possibile recuperare ore fatte in precedenza per giustificare assenze (che vanno oltre la flessibilità concessa), come chiarito anche dall'Aran.
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda Nada » 16/07/2019, 10:15

Mariposa ha scritto:L'argomento interessa anche al mio comune...La possibilità di gestirsi autonomamente le 36 ore mi pare sia possibile solo per i dirigenti, ma i Responsabili di Servizio / P.O. (e nemmeno i Segretari comunali...) non lo sono. Credo che sia possibile prevedere una flessibilità più ampia nel decentrato con motivazione, dato che il CCNL non preclude questa possibilità. Di certo per i Responsabili non è possibile recuperare ore fatte in precedenza per giustificare assenze (che vanno oltre la flessibilità concessa), come chiarito anche dall'Aran.



Concordo.
Nel nostro Ente ai Responsabili è stata data una flessibilità maggiore rispetto ai dipendenti (i dipendenti hanno la flessibilità di un'ora in giornata, mentre le PO una flessibilità settimanale).
Se non fanno le 36 ore nella settimana, devono "recuperarle" entro un mese di tempo.
Non possono utilizzare eccedenze maturate in precedenza.
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda MarcoD » 17/07/2019, 8:58

[i]"Concordo.
Nel nostro Ente ai Responsabili è stata data una flessibilità maggiore rispetto ai dipendenti (i dipendenti hanno la flessibilità di un'ora in giornata, mentre le PO una flessibilità settimanale).
Se non fanno le 36 ore nella settimana, devono "recuperarle" entro un mese di tempo.
Non possono utilizzare eccedenze maturate in precedenza.
[/i]


E' proprio quello che si vorrebbe fare
evitare che P.O. si autogesticano orario in quanto non sono "dirigenti"...
evitare che P.O. recuperino ore effettuate in più in quanto non consentito
evitare che P.O. utilizzano eccedenze precedenti
ma consentire loro una flessibilità più ampia (90 Min ?) senza dover chiedere permessi che hanno un limite di h/anno
Dove posso vedere articolo che avete scritto in merito ?
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda Matteo » 17/07/2019, 10:42

MarcoD ha scritto:[i][i]"Concordo.

evitare che P.O. recuperino ore effettuate in più in quanto non consentito



Avresti il riferimento normativo che riguarda questa prescrizione?
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda Mariposa » 17/07/2019, 11:11

RAL_1383_Orientamenti Applicativi

Un dipendente titolare di posizione organizzativa, che ha accumulato nel corso di un mese un plus orario conseguente a lavoro straordinario, può recuperarlo, in tutto o in parte, entro il mese successivo mediante uscite anticipate da effettuare entro le fasce di flessibilità?

Quale disciplina, invece, trova applicazione per l’attività di lavoro svolta da un titolare di posizione organizzativa in giornata festiva infrasettimanale?


Sulle diverse problematiche prospettate, si evidenzia quanto segue:
1.la vigente disciplina contrattuale, in relazione ai titolari di posizione organizzativa, si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale (le 36 ore) e non anche quella massima, che sarà, invece, collegata, genericamente e dinamicamente, alla rilevanza ed alle effettive necessità delle funzioni da svolgere;
2.l’orario minimo settimanale, pertanto, deve essere soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione;
1.pertanto, relativamente all’orario di lavoro, il personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato, e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire;
2.a tal fine si deve ricordare che l’art. 10, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 non consente di corrispondere al personale dallo stesso contemplato il compenso per lavoro straordinario, dovendosi, conseguentemente, ritenere che le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d’obbligo rappresentano sempre orario di lavoro ordinario e sono compensate con la retribuzione di posizione e di risultato. Essendo vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario, deve ritenersi vietata anche l’applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso. Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d’obbligo settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi compensativi;
3.il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale;
4.a tali regole, fa eccezione solo il caso della prestazione lavorativa resa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della tutela costituzionale, legale e contrattuale apprestata per tale riposo; in presenza di questa particolare fattispecie, il titolare di posizione organizzativa avrà diritto comunque a fruire di una giornata di riposo settimanale, che potrà, dunque, essere recuperata secondo modalità da concordare con il dirigente, in modo comunque proporzionato alla durata delle prestazioni rese. Si coglie l’occasione anche per ricordare che l’orario minimo settimanale, del titolare di posizione organizzativa è comunque soggetto alla vigente disciplina relativa a tutto il personale dell’ente e agli ordinari controlli sulla relativa quantificazione. La vigente contrattazione collettiva di comparto, in particolare, non attribuisce in alcun modo al dipendente il potere o il diritto alla autogestione dell’orario settimanale consentita, invece, al solo personale dirigenziale, né questa potrebbe essere consentita dal datore di lavoro.
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Re: flessibilità diversa per responsabili di area P.O.

Messaggioda Funzionariopo » 17/07/2019, 11:19

MarcoD ha scritto:Buongiorno
capita sovente che il responsabili di area / P.O. effettuino anche 45/50 ore settimanali ma che poi se devono assentarsi debbano prendere un permesso nel limite delle 36 ore annuali, limite a volte non sufficiente.
L'amministrazione riconoscendo la disponibilità dei P.O. a effettuare molte ore, anche in momenti non dovuti per appuntamenti in orari vari ecc. , vorrebbe consentire una deroga a questo limite delle 36 ore. Una prima tesi è quella di prevedere solo per i P.O. una flessibilità in entrata/uscita molto ampia (anche di 90 min.) quindi più ampia di quella concessa agli altri dipendenti (30 min. )
Una seconda tesi è quella di concedere al titolare di P.O. flessibilità nel gestire le proprie 36 ore settimanali fermo restando appunto il solo obbligo di effettuare almeno 36 ore sett.
Chiedo consigli in merito alla legittimità delle due idee... flessibilità oraria diversa per i P.O. ricomprendente anche parte di orario di apertura al pubblico purchè l'ufficio rimanga presidiato da qualcuno, o gestione del proprio orario nel limite delle 36 ore settimanali ?

Nel mio Ente, nonostante io abbia numerose volte sostenuto il contrario, e nonostante pure a me in prima persona faccia molto comodo, in pratica i responsabili po hanno facoltà di autogestione dell’orario al pari di un dirigente. In pratica nel decentrato mi pare ci sia scritto qualcosa come le po abbiano 2 ore di flessibilità sia in entrata che in uscita, assicurando almeno 5 ore di presenza al giorno, recuperando entro il mese successivo. Ad esempio nonostante da regolamento abbiamo due rientri (anche se molti chiedono una diversa articolazione dell’orario) io il secondo non l’ho mai effettuato distribuendo quelle ore sugli altri giorni. Oppure per esempio se il cc è previsto la sera o di sabato, da prassi noi responsabili siamo tenuti a presenziare (timbrando) e recuperiamo ore (anche se personalmente non sono convintissimo della correttezza di questa prassi...)
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