Straordinario elettorale PART TIME
Inviato: 10/06/2019, 12:58
Buongiorno,
Il lavoro straordinario dei part time in caso di consultazioni elettorali va conteggiato:
secondo l'art. 16 CCNL 2001 (NON DISAPPLICATO DAL CCNL 2018)
quindi in caso di part time orizzontale:
15% lavoro diurno
20% festivo
25% notturno festivo
oppure secondo l'art. 55 del CCNL 21/05/2018?
La circolare 6/2019
https://dait.interno.gov.it/documenti/c ... 2019_0.pdf
del Ministero a pagina 6 dice:
In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la
materia e attualmente disciplinata dall'art. 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.
Ai sensi del comma 3, del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
difficolta organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise; il comma 2, del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare può essere richiesta al predetto personale, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro e
nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, e, detta
percentuale e calcolata con riferimento all'orario mensile oppure, nel caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in
relazione al numero delle ore annualmente concordate.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lett. d, del CCNL del 9 maggio 2006, maggiorata
della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2
sopraesposto, ma rientrino comunque entro 1'orario ordinario di lavoro, la percentuale di
maggiorazione e elevata al 25%.
Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, e consentito,
altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario
concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art.
6, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del
lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell' 1 aprile 1999 e all'art. 38 del CCNL 14 settembre
2000.
scusate ma l'articolo 16 del CCNL 2001 non è stato disapplicato dal CCNL 21/05/2018...
Come ci comportiamo???
Il lavoro straordinario dei part time in caso di consultazioni elettorali va conteggiato:
secondo l'art. 16 CCNL 2001 (NON DISAPPLICATO DAL CCNL 2018)
quindi in caso di part time orizzontale:
15% lavoro diurno
20% festivo
25% notturno festivo
oppure secondo l'art. 55 del CCNL 21/05/2018?
La circolare 6/2019
https://dait.interno.gov.it/documenti/c ... 2019_0.pdf
del Ministero a pagina 6 dice:
In merito alla possibilità per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, di svolgere lavoro supplementare o straordinario, si fa presente che la
materia e attualmente disciplinata dall'art. 55 del C.C.N.L. F.L. del 21 aprile 2018.
Ai sensi del comma 3, del citato articolo, il ricorso al lavoro supplementare è ammesso
per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di
difficolta organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise; il comma 2, del medesimo articolo dispone che l'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare può essere richiesta al predetto personale, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro e
nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale concordata, e, detta
percentuale e calcolata con riferimento all'orario mensile oppure, nel caso di rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale con prestazione dell'attività lavorativa in alcuni mesi dell'anno, in
relazione al numero delle ore annualmente concordate.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria globale di fatto di cui all'art. 10, comma 2, lett. d, del CCNL del 9 maggio 2006, maggiorata
della percentuale pari al 15%. Qualora eccedano quelle fissate come limite massimo dal comma 2
sopraesposto, ma rientrino comunque entro 1'orario ordinario di lavoro, la percentuale di
maggiorazione e elevata al 25%.
Al predetto personale a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, e consentito,
altresì, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 55, lo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all'orario
concordato tra le parti e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art.
6, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione la generale disciplina del
lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell' 1 aprile 1999 e all'art. 38 del CCNL 14 settembre
2000.
scusate ma l'articolo 16 del CCNL 2001 non è stato disapplicato dal CCNL 21/05/2018...
Come ci comportiamo???