PENSIONE: che significa... a discrezione dell'Ente

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Messaggioda ROMEO14 » 16/04/2019, 14:25

lavoratore che ha raggiunto la contribuzione per la pensione anticipata (nel 2019, 42
anni + 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne) ed ha
compiuto 62 anni: collocamento a riposo d’ufficio a discrezione dell’ente (da motivare
adeguatamente).
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Re: PENSIONE: che significa... a discrezione dell'Ente

Messaggioda nvittori » 23/04/2019, 15:50

V. Circolare Funzione Pubblica n. 2-2015.
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Re: PENSIONE: che significa... a discrezione dell'Ente

Messaggioda gsalurso » 23/04/2019, 16:17

ROMEO14 ha scritto:lavoratore che ha raggiunto la contribuzione per la pensione anticipata (nel 2019, 42
anni + 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni + 10 mesi per le donne) ed ha
compiuto 62 anni: collocamento a riposo d’ufficio a discrezione dell’ente (da motivare
adeguatamente).

circolare DFP n. 2 del 2015
" ... la nuova formulazione della disposizione rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. In ogni caso, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione appena menzionato, si segnala che ai sensi dell'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni "non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto degli organi di controllo". A queste condizioni, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione, l'avvenuta adozione di tale atto consentirà alle amministrazioni di risolvere il rapporto di lavoro richiamando i criteri in esso contenuti purché dai suddetti criteri applicativi emergano le scelte organizzative dell'amministrazione. Nel definire i criteri le amministrazioni valuteranno se prevedere soluzioni di armonizzazione tra uomini e donne, riguardo al momento di adozione della risoluzione unilaterale del rapporto, al fine di scongiurare casi di discriminazione di genere in relazione al diverso requisito di anzianità contributiva richiesto. Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 6 mesi. Il recesso può essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti."

vedi anche: Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015
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Re: PENSIONE: che significa... a discrezione dell'Ente

Messaggioda Ma.fr » 30/08/2019, 8:41

Collocamento a riposto di dipendente che compie 65 anni: è dovuto il preavviso al dipendente?
grazie
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Re: PENSIONE: che significa... a discrezione dell'Ente

Messaggioda nvittori » 02/09/2019, 13:19

Dipende se lo prevede il contratto. Nel nostro, non è previsto, ma noi comunque glielo diciamo lo stesso con 5-6 mesi di anticipo (facendo uscire l'atto ufficiale).
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