Pagina 2 di 2

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 11/03/2019, 12:26
da amministrativoc1
Ti lascio la convinzione di aver ragione. Tanti auguri a chi salta la persona in graduatoria.

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 12/03/2019, 11:01
da SaraTrib
Sinceramente non saprei quale delle due soluzioni sia corretta, ma la tesi di amministrativoc1 mi lascia perplessa, in quanto potrebbe aprire la porta a dimissioni strumentali, ovvero il n. 2 nella graduatoria dell'ente A, potrebbe dare le dimissioni dall'ente B solo per rispondere alla chiamata di un ente C (magari più interessante). Sono eccessivamente diffidente?

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 12/03/2019, 11:09
da decima
SaraTrib ha scritto:Sinceramente non saprei quale delle due soluzioni sia corretta, ma la tesi di amministrativoc1 mi lascia perplessa, in quanto potrebbe aprire la porta a dimissioni strumentali, ovvero il n. 2 nella graduatoria dell'ente A, potrebbe dare le dimissioni dall'ente B solo per rispondere alla chiamata di un ente C (magari più interessante). Sono eccessivamente diffidente?


hai perfettamente centrato il punto

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 12/03/2019, 14:16
da amministrativoc1
Beh se vogliamo essere diffidenti perché fare una convenzione dopo aver fatto il concorso.. Perché il comune x è non l'ente y.. Forse perché a me piace più quella graduatoria?

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 12/04/2019, 12:21
da Nemesi83
Scusate, come può il Comune A depennare il 2 collocato utilmente in graduatoria per aver rinunciato ad assunzione presso ente B? Poniamo caso che il Comune B, disti 500 km dal Comune A, non trovate legittimo che il 2 collocato in graduatoria rifiuti/rinunci dal momento che ha partecipato al concorso bandito dal Comune A?
Io trovo corretto che non venga depennato e che un eventuale ente C scorra la graduatoria sempre dal 2.

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 12/04/2019, 12:35
da amministrativoc1
Esattamente nemesi, ma aggiungo, se anche il comune A cede al comune B( e questo comune B e dirimpettaio dell'ente cedente) la graduatoria per assumere e il primo disponibile accetta, perchè il comune A dovrebbe cancellarlo dalla graduatoria?

In fondo l'unico titolato a disporre direttamente ed agire sulla graduatoria è l'ente che ha bandito il concorso. Solo una ev. rinuncia al comune che ha bandito il concorso comporta la cancellazione dalla stessa. in tutti gli altri casi a mio modesto parere no (salvo ovviamente una richiesta diretta di cancellazione per x motivi del candidato).

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 16/04/2019, 0:26
da Sogni la notte
Nemesi83 ha scritto:Scusate, come può il Comune A depennare il 2 collocato utilmente in graduatoria per aver rinunciato ad assunzione presso ente B? Poniamo caso che il Comune B, disti 500 km dal Comune A, non trovate legittimo che il 2 collocato in graduatoria rifiuti/rinunci dal momento che ha partecipato al concorso bandito dal Comune A?
Io trovo corretto che non venga depennato e che un eventuale ente C scorra la graduatoria sempre dal 2.


Se non gli hanno puntato una pistola alla testa per fargli firmare il contratto con il Comune B, la graduatoria scorre a prescindere da quello che accade al rapporto tra 2 e il Comune B.

Re: scorrimento graduatoria concorsuale

MessaggioInviato: 16/04/2019, 10:53
da amministrativoc1
"Se non gli hanno puntato una pistola alla testa per fargli firmare il contratto con il Comune B, la graduatoria scorre a prescindere da quello che accade al rapporto tra 2 e il Comune B."

In che senso, nn riesco a capire l'affermazione.

Se il Comune A ha la graduatoria, secondo me è proprio l'Ente A che ha titolarità per depennare i candidati.
E se il Comune A, potesse avere la facolta di scorrere la graduatoria, perchè mai dovrebbe depennare il primo utilmente collocato , perchè lavora in un ente B dopo esser pescato dalla stessa graduatoria? Se non ha rinunciato esso rimane la dove è. Secondo me. Solo una rinuncia alla chiamata dell'ente A comporta la cancellazione o una propria contestuale assunzione presso ente B. In caso contrario il secondo rimane tale fino a che l'ente in cui ha fatto il concorso lo convochi ufficialmente.

L'obbligazione è tra ente che bandisce e candidati utilmente collocati.