utilizzo decespugliatore per pulizia strade comunali

utilizzo decespugliatore per pulizia strade comunali

Messaggioda placio14 » 01/03/2019, 11:28

Può un operaio comune utilizzare il decespugliatore e/o la motosega per lavori di pulizia strade interne ed esterne o occorre una particolare qualificazione? Grazie
placio14
 
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Re: utilizzo decespugliatore per pulizia strade comunali

Messaggioda AsproMonte » 01/03/2019, 13:28

Mi pare sia necessario un attestato apposito per l'utilizzo di alcune particolari attrezzature, una di queste dovrebbe essere proprio la motosega :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: utilizzo decespugliatore per pulizia strade comunali

Messaggioda gsalurso » 01/03/2019, 14:33

la formazione e l’addestramento, sono obbligatori per qualsiasi attrezzatura che comporti dei rischi particolari sia per l'operatore che per le altre persone, ma non mi risulta che esista una specifica abilitazione (intesa come qualifica o "patentino").

Se invece intendi riferirti all'inquadramento dell'operatore, può essere anche in categoria A:

CCNL 31/3/1999 - ALLEGATO A DECLARATORIE
Categoria A "lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro."
Categoria B "conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti)"

D.Lgs 81/2008
art. 71 Obblighi del datore di lavoro
c.7 “Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
"

Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

"1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
"
...
"4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone."
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