Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Messaggioda spartk » 12/02/2019, 13:03

Buongiorno,
secondo voi è legittimo un regolamento dell'orario di lavoro e servizio del 2003, ma tuttora vigente, che prevede che "l'interruzione del servizio (tra antimeridiano e pomeridiano) non potrà essere inferiore a 50 minuti, salvo i casi in cui per motivi eccezionali e per particolari ragioni di servizio la eventuale deroga a tale intervallo non sia giustificata dai Responsabili di Dipartimento (e per questi ultimi dal Direttore Generale/Segretario Generale).".

Praticamente il comune in cui lavoro non consente di effettuare la pausa pranzo minima di 30 minuti, così come previsto anche dall'ultimo CCNL Funzioni locali 2016-2018 che all'art. 26, commi 1 e 2, recita appunto che "1) Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006. 2) 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.".

A tutto il personale è imposta una pausa pranzo di 50 minuti che costringe tutti a terminare la giornata lavorativa, nei giorni con i rientri, non alle 17.30 ma alle 17.50.
Grazie a chi saprà rispondermi.
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Re: Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Messaggioda AsproMonte » 12/02/2019, 16:55

A mio modo di vedere una pausa pranzo di almeno un'ora (se non si rientra a casa per la pausa) dovrebbe essere imposta per legge per la salute psicofisica di chi lavora 8-)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Messaggioda spartk » 12/02/2019, 17:00

ringrazio, ma qui i pareri personali non contano. la domanda è chiara, se una norma prevede "non inferiore a 30 minuti" è legittimo, senza alcuna motivazione specifica, imporre 50 minuti? se è illegittimo, come si può intervenire?

quanto a opinioni personali, per la mia salute psicofisica è meglio poter uscire 20 minuti prima, avendo comunque lavorato le 9 ore previste, e avere più tempo per andare dalla mia famiglia, fare la spesa, andare in palestra ecc., visto che già lavoro a 40 km da casa. :D
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Re: Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Messaggioda gsalurso » 12/02/2019, 20:16

spartk ha scritto:ringrazio, ma qui i pareri personali non contano. la domanda è chiara, se una norma prevede "non inferiore a 30 minuti" è legittimo, senza alcuna motivazione specifica, imporre 50 minuti? se è illegittimo, come si può intervenire?

La norma (CCNL 21/5/2018 Art. 26) come dici anche tu prevede il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti, perciò una pausa di 50 minuti è legittima. Tieni anche presente che l'orario di lavoro dei dipendenti, nel rispetto della Legge e dei CCNL, è funzionale all'orario di erogazione dei servizi che è stabilito dal Sindaco (art. 50 Dlgs 267/2000)

Per rispondere alla tua domanda:
premesso che l'orario di lavoro con pausa di 50 minuti (in quanto non inferiore a 30) a mio parere rispetta sia le norme contrattuali che legislative in materia di orario di lavoro (CCNL 2016/2018, D.Lgs. 66/03 e Direttiva 2003/88/CE), l'unica strada percorribile secondo me è la ricerca di un accordo sindacale sull'articolazione dell'orario di lavoro.

La RSU potrebbe attivare una procedura di "confronto" su tale materia (art.5 CCNL) oppure in sede di contrattazione decentrata concordare (Art. 7 lett. p) "i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;"

Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." ;)
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Re: Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)

Messaggioda Samuele77 » 12/02/2019, 22:00

Potrebbe essere utile valutare la giornata lavorativa nel suo complesso, dato che l'art. 38, comma 6, del CCNL 14.9.2000, tuttora vigente, prevede il seguente limite: "La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore". Se la dilatazione della pausa pranzo porta a sforare il limite di 10 ore tra l'orario di entrata la mattina e l'orario di uscita la sera, allora non si può fare, e bisogna contrarre la durata della pausa pranzo (che comunque non può essere inferiore a 30 minuti) e/o posticipare l'orario di entrata la mattina e/o anticipare l'orario di uscita la sera.
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