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Art. 90 Staff del Sindaco

MessaggioInviato: 01/02/2019, 11:25
da gerardo1970
Al fine del conferimento dell'incarico di collaboratore ufficio di staff di cui all'art. 90 del 267/2000 con assunzione a tempo determinato è richiesto un avviso pubblico e/o una procedura comparativa?

Re: Art. 90 Staff del Sindaco

MessaggioInviato: 04/02/2019, 14:21
da gsalurso
Io penso di si.
Pur se non esplicitamente prescritta dall'art.90 del D.Lgs 267/2000, la necessità di una qualche selezione comparativa tra i candidati è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza, vedi C.d.C. Lombardia, Toscana, Campania.
Pur riconoscendo una particolare rilevanza all’ elemento fiduciario, non si può prescindere "da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’attività dell’Amministrazione". (C.d.C. Toscana)
Ciò anche in relazione alla normativa anticorruzione che, per il reclutamento del personale, indica specifici rischi da considerare:
  • previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
  • motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Il tutto (costituzione dell'Ufficio, profili professionali, consistenza e qualifiche, modalità di selezione ecc.) ovviamente, deve essere disciplinato nel Regolamento di organizzazione, previsto nel Piano di fabbisogno di personale e Piano assunzionale, nonchè rispettare il limite di spesa del personale e del 50% delle assunzioni a tempo determinato dell'anno 2009.

Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004:
«Il comando normativo dell’art. 90 non permette, peraltro, [...], di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell’inserimento di un soggetto nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione.
La presenza dell’elemento fiduciario, che pur deve sussistere nell’ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell’ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l’ attività dell’Amministrazione»