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Segnalazioni anonime e provvedimenti disciplinari

MessaggioInviato: 07/01/2019, 11:41
da CCC
Buongiorno, in caso di segnalazioni anonime e' comunque possibile far partire accertamenti per eventualmente applicare sanzioni disciplinari? Grazie

Sento pareri opposti, anche se sembrerebbe di SI

https://www.laleggepertutti.it/210772_l ... contestare

Si può fondare una sanzione disciplinare su una lettera anonima?

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E' necessario prevederlo nel regolamento per evitare che ci sia discrezionalita' e quindi si indaghi in caso di dipendente antipatico al capo e si lasci cadere in caso opposto? Grazie

Alcuni ordini invece prevedono che le segnalazioni anonime non saranno considerate:

http://www.ordinemedicilatina.it/files/ ... M_2012.pdf

Qualora pervenga a conoscenza dell’Ordine un fatto in base a una denuncia anonima, nessun accertamento preliminare verrà svolto né della denuncia verrà fatto alcun uso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 333, comma 3, del codice di procedura penale. Tuttavia, qualora una segnalazione, se pur anonima, sia corredata da elementi probatori oggettivi, come foto o dépliant che forniscono all’Ordine un riscontro obiettivo e facilmente verificabile nella sua veridicità, potrà essere dato seguito all’accertamento dei fatti così conosciuti, conformemente a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 38 del DPR 221/50 che prevede la possibilità di aprire il procedimento disciplinare d’ufficio.

Re: Segnalazioni anonime e provvedimenti disciplinari

MessaggioInviato: 10/01/2019, 10:56
da gsalurso
Il procedimento disciplinare è avviato su iniziativa del dirigente/responsabile del servizio cui appartiene il dipendente o, dell'Ufficio procedimenti disciplinari per sanzioni superiori al richiamo scritto.
Pertanto questi se ritiene che la segnalazione abbia un qualche fondamento (che sia anonima o no), provvede ad accertare i fatti e, se dall'accertamento emergono comportamenti passibili di sanzione, avvia il procedimento disciplinare .
Non credo che il Regolamento dell'Ente possa stabilire che le segnalazioni anonime vadano obbligatoriamente cestinate a prescindere da una valutazione sulla fondatezza dei fatti segnalati.