Procedura di mobilità art. 30 - Termini di impugnazione

Procedura di mobilità art. 30 - Termini di impugnazione

Messaggioda polytropos » 07/01/2019, 11:18

Quali sono i termini per impugnare il provvedimento di approvazione della graduatoria di una selezione per mobilità volontaria ex articolo 30 165/2001?

Riguardo alla competenza giurisdizionale, essendo il rapporto d'impiego con la PA già costituito e trattandosi di cessione di contratto, essa pare essere quella del giudice ordinario. Ma i tempi?

Ringrazio chi mi vorrà rispondere.


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Re: Procedura di mobilità art. 30 - Termini di impugnazione

Messaggioda polytropos » 30/01/2019, 22:37

Riprendo l’argomento sperando in una qualche risposta. Mi sono classificato secondo in graduatoria in una procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 e, nella sfortuna, sono stato fortunato: al primo idoneo non è stato rilasciato il nulla osta per il trasferimento. Malgrado ciò, il Comune – a parole – fa sapere di non voler scorrere la graduatoria, preferendo lasciare il posto vuoto senza fornire motivazioni o spiegazioni di sorta.

Sia il bando che il regolamento specifico approvati dall’ente in questione, prevedono che in caso di mancato rilascio del nulla osta si debba procedere allo scorrimento, chiamando il candidato collocatosi alla posizione immediatamente successiva, senza deroghe e senza necessità o possibilità alcuna di effettuare ulteriori valutazioni. E in effetti è logico, in quanto arrogarsi il diritto di decidere se scorrere o meno (ossia, di fatto, scegliere una seconda volta chi chiamare e chi lasciare al palo) costituirebbe un’illegittima estensione di un potere discrezionale che l’amministrazione ha già interamente speso nella sede a ciò deputata: il colloquio e la valutazione dei curricula.

A maggior ragione, credo non sia ammissibile né corretto dal punto di vista amministrativo il tenere sospeso un procedimento senza alcuna motivazione, e, comunque, ritengo che l’eventuale accampare ex post motivazioni funamboliche (quali, ad esempio, una riorganizzazione interna fatta ad hoc con soppressione del posto) in pendenza del procedimento, costituisca una grave violazione, ai limiti dell’abuso d’ufficio.

Faccio inoltre notare che, per mancanza delle necessarie quote assunzionali, non è possibile ricoprire il posto in questione con pubblico concorso, e di certo ciò non sarà possibile neanche in futuro qualora i resti ci fossero, dato che non si potrà parlare di esito negativo della mobilità (semmai, di un “non-esito”). In sostanza, un'amministrazione di quindici dipendenti si condanna a perdere un posto che fino a poco tempo prima, invece, s'impegnava caparbiamente a coprire.

Ripeto: non si tratta di un’inerzia intervenuta già all’atto di chiamare il primo (iniziativa che, per quanto forzosa, avrebbe ancora un qualche margine di legittimità), qui siamo già oltre: è stato chiamato il primo idoneo, e, alla rinuncia di questi, col secondo (che ha pari diritto ad essere chiamato) si adotta un comportamento differenziato che definirei contra personam. In sostanza, siamo alla discriminazione e alla disparità di trattamento.

Suggerimenti (seri)? Giurisprudenza in merito?

Grazie.

(Non mi rispondete come ho spesso avuto modo di leggere, ossia che la “mobilità è discrezionale e non puoi farci niente”, poiché non è così)

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