da Kaleb » 01/01/2019, 19:47
La norma è, tanto per cambiare, scritta con i piedi.
Comma 365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Comma 361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.
Però prorogano le graduatorie vecchie, tornano alla durata triennale di quelle del 2019, aboliscono l'obbligo del previo scorrimento delle graduatorie ancora valide, la facoltà del 20% di idonei della pessima legge Madia e, a regime, l'obbligo del preventivo ricorso alla mobilità .. se non sono idee confuse queste..