SCONSOLATA ha scritto:Fabio Piero Fracasso ha scritto:Cosa intendi per "minimo"? L'unico coefficiente da valutare è il quinto dello stipendio. Se, poi, ti riferisci a tipologie non "aggredibili" (fermo restando che ci riferiamo alla P.A. quale soggetto terzo pignorato), allora potremmo annoverare gli assegni familiari
Un minimo vitale
La nuova trattenuta di 1/5 si riferisce a pignoramento o cessione?
nel primo caso non può superare la metà dello stipendio al netto delle ritenute DPR 180/1950 art. 2
nel secondo caso non può superare la differenza tra i due quinti dello stipendio al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. DPR 180/1950 art. 68
DPR 180/1950 Art. 2. (Eccezioni alla insequestrabilita' e all'impignorabilita). Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonche' le pensioni, le indennita' che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e, quando concorrano anche le cause di cui ai numero 1, non possono colpire una quota maggiore della meta', valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nei caso di concorso anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art. 68. (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni). Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non puo' essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si puo' sequestrare o pignorare se non la differenza fra la meta' dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.