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Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

MessaggioInviato: 10/12/2018, 13:21
da gerardo1970
Volevo sapere in caso di sospensione cautelare il dipendente ha diritto alla corresponsione di metà tredicesima?

Re: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

MessaggioInviato: 12/12/2018, 13:29
da gcimino
Non matura la tredicesima (qui a Palermo a dicembre viene erogato l'assegno alimentare uguale agli altri mesi)

In ogni caso qui lo spiega :

https://www.aranagenzia.it/orientamenti ... ativi.html

Re: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

MessaggioInviato: 12/12/2018, 15:05
da gsalurso
La sospensione cautelare è stata disposta in corso di procedimento di procedimento disciplinare o in caso di procedimento penale? Il trattamento è diveso vedi artt. 60 e 61 CCNL 2016/2018
Se, come suppongo, si tratta di sospensione cautelare in caso di procedimento penale senza retribuzione per tutto il periodo di sospensione, è prevista l’erogazione di una indennità pari al 50% dello stipendio, la retribuzione di anzianità e gli assegni per il nucleo familiare (art. 61 comma 7).
ARAN orientamenti-applicativi ral_1546
La retribuzione cui far riferimento è la retribuzione base mensile di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, (oltre alla RIA e all'ANF), con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato.
l'indennità non ha natura retributiva, ma assistenziale, e pertanto durante il periodo di sospensione il dipendente non matura la 13^ mensilità.

Pareri opposti sulle ritenute previdenziali:
Consiglio di Stato a. plen., 26/10/1988, n. 9: "L'assegno alimentare contemplato dall'art. 82 t.u. n. 3/57 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa".
Consiglio di Stato, sez. IV, 24/1/1990, n. 37, l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10/1/1957 n. 3 all'impiegato sospeso in via cautelare dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto, assoggettabile a ritenute previdenziali.

Di parere opposto
Ministero dell’economia e delle finanze (circ 326/E del 23/12/1997), afferma che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) l’assegno alimentare, corrisposto ai dipendenti sospesi in via cautelare dal servizio e per i quali pende giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, costituisce reddito di lavoro dipendente e, come tale, è assoggettato alla relativa tassazione.
INPS Messaggio n. 2161 del 26/5/2018 e circolare n. 6/2014 In sintesi, per i dipendenti civili iscritti alla Gestione pubblica i periodi di sospensione cautelare per procedimento giudiziario in corso non possono essere considerati utili ai fini pensionistici, ancorché sussista l’obbligo di versare i relativi contributi, al pari degli altri periodi di
sospensione facoltativa o obbligatoria. I periodi di sospensione cautelare non sono utili neppure ai fini previdenziali per le medesime ragioni esposte al precedente paragrafo 2, con riferimento al TFS ed al TFR.