Cambio orario lavoro

Cambio orario lavoro

Messaggioda CCC » 08/12/2018, 16:59

Buongiorno,
con il nuovo contratto, la modifica dell'orario di lavoro è soggetta all'istituto del CONFRONTO, giusto?

Leggevo infatti:

… la concertazione viene sostituita dal confronto che prevede 7 materie tra cui l’articolazione dell’orario di lavoro e l’individuazione dei profili …

Viene, dunque, introdotta la nuova modalità relazionale del "confronto" (articolo 5), che in un solo colpo spazza via sia la concertazione sia la consultazione, previste dalla previgente disciplina contrattuale. Il confronto è una forma di partecipazione con cui le parti instaurano un dialogo approfondito, per consentire ai sindacati di esprimere valutazioni e di contribuire all'adozione di alcune azioni in materia di personale. La disposizione è molto chiara: non è necessario giungere a un accordo ma è sufficiente che al termine dell'incontro si rediga una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Con il confronto i soggetti sindacali esprimono valutazioni esaustive e partecipano in modo costruttivo alla definizione delle misure che l'ente intende adottare. Dal punto di vista procedurale, il confronto ricalca, per molti aspetti, la concertazione prevista dall'articolo 8 del Ccnl 1.4.1999: esso inizia su richiesta di una delle parti (anche su iniziativa dell'Ente), entro 5 giorni dal ricevimento dell'informazione (se il confronto è richiesto dai soggetti sindacali) o contestualmente all’invio dell’informazione (se l’incontro è proposto dall’ente) e non deve durare più di 30 giorni, al termine dei quali viene redatto un verbale che riporta le posizioni dei soggetti attori.

Tra le materie oggetto di confronto rientra l'articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro (orario flessibile, turnazioni, orario multi periodale), rimanendo invece l'orario di lavoro prerogativa dell'ente, nell'ambito delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici.

L'articolo 5 del nuovo Ccnl demanda al confronto con le parti sindacali l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro mentre l'articolo 7 precisa che sono oggetto di contrattazione integrativa solamente i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita.

Chiedo quindi:
se si lavorasse su due turni:
07:30 - 13:30 e
13:00 - 19:00
e l'Amministrazione volesse posticipare il secondo turno dalle 13:15 alle 19:15, questo sarebbe oggetto solamente di INFORMAZIONE preventiva alle OO.SS. o di CONFRONTO?

Grazie
CCC
 
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