DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 11/11/2018, 21:38

Nello sconclusionato contratto firmato in fretta e furia prima delle elezioni politiche giusto per prendere i fondelli i lavoratori del pubblico impiego che hanno ripagato con il voto chi ha voluto prenderci per imbecilli, vi chiedo:

L'aumento di 83,20 a dipendente decorre dal 01/01/2019. Che significato ha inserirlo nel fondo 2018?

L'aumento delle differenza derivanti dall'aggiornamento del valore delle progressioni economiche ( ho fatto il calcolo, dare del troglodita a chi si è inventato quel sistema di calcolo è fargli un complimento), da quando dovrebbe decorrere?

A me pare che con il richiamo all'art. 23 D.lgs. 75/2017 non si possa applicare nessun aumento, dato che anche la Corte Conti di Puglia ha espresso parere in questo senso.
Probabilmente se passa l'art. 3 del Ddl cosidetto "concretezza" per come è stato approvato dal Consiglio dei ministri, allora si spiana la strada agli aumenti contrattuali, tranne che per le P.O. perchè occorre dapprima, pesare, sottopesare, valutare, etc. ovvero tempi biblici.
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda an.bal » 12/11/2018, 10:27

- l'aumento del fondo parte stabile di €83.20 per ogni dipendente presente in servizio alla data del ...... non me la ricordo ... decorre dal 01.01.2019. quindi nel fondo 2018 non ci va niente ...

- il differenziale delle progressioni economiche orizzontali si calcola per dipendente con riferimento ad ogni singola decorrenza contrattuale. applica quindi a partire dal 2016 (e quindi necessità di ricostituire i fondi 2016 e 2017 ed effettuare le relayive modifiche anche nei conti annuali relativi)

- occorre fare tutti gli aumenti ... e poi la decurtazione (senza compensare)
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 12/11/2018, 11:10

an.bal ha scritto:- l'aumento del fondo parte stabile di €83.20 per ogni dipendente presente in servizio alla data del ...... non me la ricordo ... decorre dal 01.01.2019. quindi nel fondo 2018 non ci va niente ...

- il differenziale delle progressioni economiche orizzontali si calcola per dipendente con riferimento ad ogni singola decorrenza contrattuale. applica quindi a partire dal 2016 (e quindi necessità di ricostituire i fondi 2016 e 2017 ed effettuare le relayive modifiche anche nei conti annuali relativi)

- occorre fare tutti gli aumenti ... e poi la decurtazione (senza compensare)


83,20 a partire dal 01/01/2019. Però li devo inserirenel calcolo fondo 2018 e poi decurtare.
Per il differenziale quindi ricostituisco il fondo per quota 2016-2017-2018.
Ma quando va pagato?
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 12/11/2018, 11:15

art. 23 D.lgs. 75/2017 non si possa applicare nessun aumento, dato che anche la Corte Conti di Puglia ha espresso parere in questo senso.

E con questa norma come la mettiamo?
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda Samuele77 » 12/11/2018, 11:51

Lasciate perdere la Corte Conti Puglia. La sezione Autonomie l'ha sconfessata. Si veda la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, numero 19/SEZAUT/2018/QMIG, secondo la quale “gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Amen.
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda an.bal » 12/11/2018, 12:08

l'incremento di 83.20 decorre a partire dal 01.01.2019.
il fondo 2018 non c'incastra niente
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 12/11/2018, 12:14

Samuele77 ha scritto:Lasciate perdere la Corte Conti Puglia. La sezione Autonomie l'ha sconfessata. Si veda la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, numero 19/SEZAUT/2018/QMIG, secondo la quale “gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.
Amen.


La Corte dei Conti della Puglia ha solo ribadito che esiste una Legge la 75/2017 che stabilisce che non si puo' superare la spesa relativa al 2016 per la contrattazione decentrata. ( il richiamo a questa norma si trova nel CCNL)
Ora per modificare una Legge ci vuole un'altra Legge, e da quel che ho letto questa modifica è prevista nel disegni di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri che verrà verosimilmente approvato come collegato alla finanziaria. ( altrimenti perchè l'avrebbero inserita? art. 3 ddl "concretezza".)
Come faccia la Sezione Autonomie a modificare un dispositivo legislativo (art. 23 D.Lgs 75/2017) non lo so.
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 12/11/2018, 12:23

an.bal ha scritto:l'incremento di 83.20 decorre a partire dal 01.01.2019.
il fondo 2018 non c'incastra niente


di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019;

Penso che vada inserito e poi detratto.
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda an.bal » 12/11/2018, 12:43

secondo me il riferimento al 31.12.2018 è reso necessario dal fatto che il nuovo CCNL 21.05.2018 si riferisce al triennio 2016-2018.
non può peratnto disciplinare istituti per gli anni successivi ex novo.
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Re: DECENTRATO - ART. 67 - COMMA 2 LETT. a) e b)

Messaggioda ROMEO14 » 12/11/2018, 15:45

an.bal ha scritto:secondo me il riferimento al 31.12.2018 è reso necessario dal fatto che il nuovo CCNL 21.05.2018 si riferisce al triennio 2016-2018.
non può peratnto disciplinare istituti per gli anni successivi ex novo.



ok, invece per quanto riguarda il differenziale va inserito nel 2018 con arretrati 2016 e 2017?
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