da Fabio Piero Fracasso » 02/11/2018, 16:26
Credo, invece, che non sia inibita l'applicazione dell'istituto del comando ad un dipendente della PA che sia ancora in prova: in tal senso ti rimando ad un orientamento dell 'ARAN datato 2011(RAL418_Orientamenti Applicativi), il cui testo riporto testualmente qui di seguito. Non credo che la recente adozione di un nuovo contratto abbia modificato granché l'impostazione dell'ARAN
E’ possibile trasferire ad altra amministrazione dipendenti che non abbiano ancora superato il periodo di prova?
Il fatto che il dipendente non abbia ancora superato il periodo di prova non è, di per sé, un ostacolo alla mobilità. Infatti, il dipendente in prova è comunque un dipendente a tempo indeterminato, anche se la stabilizzazione del suo rapporto è condizionata al superamento del periodo di prova, ed ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo quanto espressamente stabilito dall’art. 2096 del codice civile e dall’art. 14 bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
Naturalmente, poiché è regola generale che in tutti i casi di mobilità non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma la continuazione del precedente rapporto con un nuovo datore di lavoro il dipendente trasferito dovrà completare il periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro (mentre i dipendenti che lo avessero già completato prima del trasferimento non devono ripeterlo presso il nuovo ente).
Per completare il quadro, precisiamo che in caso di mobilità, non essendovi la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, non è applicabile l’art. 14 bis comma 9 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000.