Credo che ci sia un equivoco sul termine
"riposo compensativo"Il riposo compensativo compensa la mancata fruizione di un giorno ordinario di riposo quale può essere il sabato (nella settimana corta), la domenica o un qualsiasi giorno festivo in cui il dipendente sia stato chiamato al lavoro per esigenze particolari, al di fuori dell'ordinario orario di servizio. In tale caso il dipendente ha diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo (art.24 c.1 CCNL 14/9/2000)
Nel caso in esame, invece, sembra che il dipendente effettui un orario articolato su due settimane a rotazione: una con giorni di riposo sabato e domenica e l'altra martedì e domenica.
Se le cose stanno così, il martedì non è un "riposo compensativo" ma giorno non lavorativo in base all'ordinario turno di lavoro e non spetta alcun recupero del giorno festivo.
RAL_1866_Orientamenti ApplicativiUn dipendente, sulla base di una particolare articolazione dell’orario di lavoro ... svolge la sua attività su cinque giorni settimanali, con la previsione del lunedì come giorno di riposo settimanale. E’ possibile riconoscere al suddetto lavoratore un giorno di riposo aggiuntivo in considerazione della circostanza che lo stesso non fruisce della festività del lunedì di Pasqua, dato che questa, ogni anno, coincide con il giorno di riposo settimanale, e, quindi, con un giorno comunque non lavorativo?In relazione alla particolare ipotesi di articolazione dell’orario di lavoro su base settimanale del dipendente interessato, secondo la quale il lunedì si identifica con il giorno destinato al riposo settimanale, si ritiene, che ove il suddetto riposo settimanale coincida con una giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore non spetti alcun giorno ulteriore di riposo.
Non esiste, infatti, alcuna previsione contrattuale che, in presenza di una tale particolare fattispecie, consenta il recupero della festività infrasettimanale non fruita.