da Samuele77 » 27/09/2018, 21:34
Anche per le PO valgono le seguenti regole contenute nel D.Lgs. n. 66 del 2003 e nei CCNL 14.09.2000 e 21.05.2018, che rappresentano diritti non rinunciabili di tutti i dipendenti:
1) ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi;
2) la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore;
3) il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche;
4) qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a trenta minuti.