Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda nuovoutente » 08/08/2018, 12:52

Vedo molta confusione nei bandi di concorso per quanto riguarda i titoli di studio richiesti per l'accesso al livello D negli enti locali.
Alcuni richiedono la laurea triennale, altri la magistrale. Nel CCNL del 1999 è scritto espressamente che per l'accesso al livello D si deve avere una laurea breve o un diploma di laurea. Esiste un parere ARAN dove si dice che per il livello D3 è possibile richiedere la laurea specialistica. Tale parere richiama espressamente il CCNL enti locali dove si parla chiaramente di laurea breve, dicendo che è possibile prevedere la laurea specialistica per le posizioni D "alte" e da come lo intepreto io, pare dire chiaramente che i vari regolamenti degli enti locali devono rispettare per il livello di entrata, il D1, quanto detto dal contratto.
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/sistema-di-classificazione/6859-accesso-e-inquadramento/1381-ral104orientamenti-applicativi.html

Alcuni invece fanno riferimento alla libertà di scelta dell'ente.
Le mie domande sono:
1) ma quindi la libertà di scelta dell'ente va sopra al CCNL? La libertà di scelta non risiede nel poter scegliere tra una laurea in economia rispetto ad una laurea in legge, piuttosto che tra lauree di livello "superiore" come è quella magistrale?
2) un ente, sempre in nome della libertà di scelta può chiedere la laurea ad un concorso per livello C (enti locali)?
3) se come credo la risposta alla domanda precedente è no, che differenza c'è tra il chiedere una laurea ad un livello C e una laurea specialistica ad un livello D1, visto che chiaramente nel CCNL è scritto "Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
levate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;"

Ho cercato, ma al di là di quelle che ritengo io siano "conferme" nel contratto e nel parele aran, non ho trovato particolari sentenze o ricorsi su questo argomento, così come non ho mai trovato una risposta chiara da parte di qualcuno.

Ho visto anche enti con un regolamento che prevede la laurea breve per l'assunzione a D1 e poi la frase che possono richiedere "uno specifico titolo di studio inerente alle funzioni da assumere". Il particolare titolo di studio potrebbe essere una laurea specialistica o fanno riferimento alla richiesta di un particolare tipo di laurea tra le lauree brevi (lettere, economia, giurisprudenza)?
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda carlomagno » 14/08/2018, 7:24

COL NUOVO CONTRATTO NON ESISTE PIU' CONCORSI PER D3 .
Si l ente decide e regolamenta l ingresso come meglio crede più p meno (il tar si è già espresso a riguardo)
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda nuovoutente » 20/08/2018, 18:41

carlomagno ha scritto:COL NUOVO CONTRATTO NON ESISTE PIU' CONCORSI PER D3 .
Si l ente decide e regolamenta l ingresso come meglio crede più p meno (il tar si è già espresso a riguardo)


In realtà nelle sentenze si parla sempre di discrezionalità su titoli a livello "orizzontale" non "verticale". Per intenderci ad un C puoi chiedere il diploma e una qualche specializzazione o frequentazione ad un corso che abbia a che fare con un diploma di scuola superiore ma non un titolo di livello superiore, cioè la laurea.

Faccio riferimento a questa sentenza:
http://www.francocrisafi.it/web_seconda ... blici_.htm

Cito il passo interessante:

"La giurisprudenza ha costantemente affermato che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale “lex specialis” della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’Amministrazione, purché non siano contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità (C.G.A.R.S. 3/11/99 n. 590; T.A.R. Piemonte Sez. II 28/7/99 n. 485; C.d.S. Sez. V 23/11/93 n. 1203).
In materia di pubblici concorsi sussiste ampia discrezionalità dell’Amministrazione in ordine ai requisiti attitudinali da richiedere con il bando di concorso, attesa la peculiarità delle mansioni da svolgere da parte degli ammessi all’impiego (C.d.S. Sez. V 30/3/93 n. 422).
Nella fattispecie, l’Amministrazione non ha richiesto un titolo di studio superiore (ad esempio la laurea) per un posto di assistente, ma si è premurata di selezionare soltanto quei soggetti che fossero in possesso di un’idonea qualificazione professionale, derivante dal superamento di un apposito corso di studi."

Sembra quindi che non si possano richiedere titoli di studio superiore. Per il D1, il titolo specifico da contratto è la laurea breve. Si dice chiaramente che la discrezionalità dell'amministrazione non deve essere illogica o contraria a disposizioni normative. Quello che non so io è il valore normativo del CCNL. La mia domanda quindi è se è possibile che un regolamento di un ente locale metta vincoli più stringenti del CCNL nazionale tale che per un concorso sia richiesto un titolo di studio superiore rispetto a quanto scritto nel CCNL. Pare esistano anche concorsi da C con la laurea.
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda Samuele77 » 21/08/2018, 13:46

In realtà la categoria D1 non esiste. Non esisteva neanche nel CCNL 31.03.1999 (che prevede solo la categoria D e prevedeva la facoltà degli enti, per determinati profili, di prevede che l'accesso potesse avvenire dalla terza posizione) e a maggior ragione non esiste con il CCNL 21.05.2018 che ha abolito quella facoltà. La categoria è la D e basta, e rispetto ad essa ciascun ente stabilisce, con regolamento, i requisiti culturali di accesso in coerenza con il CCNL, il quale stabilisce che per tale categoria sia necessaria almeno la laurea breve o il diploma di laurea: quest'ultima è quella che comunemente si chiama laurea del vecchio ordinamento e che equivale alla laurea specialistica e alla laurea magistrale. Questo è il significato della clausola del CCNL 31.03.1999 che prevede che appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea. Se quindi l'ente richiede il diploma di laurea (e quindi le lauree specialistica o magistrale ad esso equiparate) non fa altro che avvalersi di una facoltà stabilita dallo stesso CCNL.
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda nuovoutente » 21/08/2018, 19:36

Samuele77 ha scritto:In realtà la categoria D1 non esiste. Non esisteva neanche nel CCNL 31.03.1999 (che prevede solo la categoria D e prevedeva la facoltà degli enti, per determinati profili, di prevede che l'accesso potesse avvenire dalla terza posizione) e a maggior ragione non esiste con il CCNL 21.05.2018 che ha abolito quella facoltà. La categoria è la D e basta, e rispetto ad essa ciascun ente stabilisce, con regolamento, i requisiti culturali di accesso in coerenza con il CCNL, il quale stabilisce che per tale categoria sia necessaria almeno la laurea breve o il diploma di laurea: quest'ultima è quella che comunemente si chiama laurea del vecchio ordinamento e che equivale alla laurea specialistica e alla laurea magistrale. Questo è il significato della clausola del CCNL 31.03.1999 che prevede che appartengono alla categoria D i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da elevate conoscenze plurispecialistiche la cui base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea. Se quindi l'ente richiede il diploma di laurea (e quindi le lauree specialistica o magistrale ad esso equiparate) non fa altro che avvalersi di una facoltà stabilita dallo stesso CCNL.


In realtà non si parla di ALMENO ma di laurea breve o diploma di laurea, a cui la laurea breve è equiparata.
Questo è quanto contenuto nell'allegato A del CCNL del 1999.
"* Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;"
Altrimenti, se questo significa ALMENO, la stessa cosa vale per il livello C e si potrebbe chiedere anche una laurea per un livello C.
Questo l'allegato A. https://www.aranagenzia.it/contrattazio ... A%20N.%201

Nei concorsi, dove è richiesto il vecchio diploma di laurea, sono ammessi i dotati di laurea breve. Se ne parla in questa interrogazione parlamentare. http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/f ... &id=665917
Vi è anche questa sentenza del TAR, che cita altre due sentenze http://www.jonius.it/images/Gestione-de ... ncorso.pdf

“quando un bando di concorso richiede il possesso di una laurea senza ulteriori specificazioni si
deve intendere che sia sufficiente la laurea triennale, mentre in caso contrario il bando dovrebbe
richiedere la laurea specialistica o magistrale, con la precisazione che a questa è equiparato il
Diploma di Laurea vecchio ordinamento (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 29 ottobre 2009 n.657).
Secondo una interpretazione coerente con il nuovo ordinamento didattico universitario, pertanto,
qualora l’Amministrazione voglia richiedere, quale titolo di accesso, una Laurea specialistica, il
possesso di tale titolo deve essere previsto in modo espresso - fermo restando che ad essa è
equiparato il Diploma di Laurea vecchio ordinamento - mentre il semplice riferimento al Diploma
J di Laurea, può essere utilizzato solo con riguardo al titolo di cui al vecchio ordinamento ovvero
all’attuale Laurea di primo livello, triennale (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 novembre 2009 n.10729)”.

Si dice chiaramente che là dove si volesse parlare chiaramente di laurea specialistica, lo si sarebbe dovuto fare esplicitamente, altrimenti dove sono ammesse le vecchie lauree, sono ammesse le lauree triennali. E nel CCNL non si parla mai di laurea specialistica, quindi il riferimento al diploma di laurea lo vedo per evitare confusioni e equiparato alla triennale.
In pratica se si parla di diploma di laurea (la vecchia laurea) la si usa come sinonimo di laurea breve. Ciò non toglie che se viene richiesta la laurea specialistica, i vecchi laureati possono partecipare. Quindi nel CCNL non hanno parlato di lauree "vecchie" come sinonimo di lauree specialistiche, altrimenti lo avrebbero espresso specialmente. Hanno semplicemente detto che basta la laurea triennale (e la vecchia laurea), a scanso di equivoci.

Non mi sembra quindi che la richiesta di una laurea specialitica sia una facoltà concessa dal CCNL, sia perché non si parla di "ALMENO", come se si potesse chiedere di più, sia perché la laurea specialistica non vi è nessun riferimento alla laurea specialistica, ma solo alla laurea triennale e a quella del vecchio ordinamento (solo per compatibilità con il passato).
(Questo è almeno quello che credo io, dopo aver letto varie sentenze, il CCNL e
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda Samuele77 » 22/08/2018, 15:42

"E nel CCNL non si parla mai di laurea specialistica, quindi il riferimento al diploma di laurea lo vedo per evitare confusioni e equiparato alla triennale."

Nel CCNL del 31 marzo 1999 non si parlava di lauree specialistiche o magistrali semplicemente perché allora non esistevano ancora: sono state introdotte rispettivamente il 3 novembre 1999 (DM 509) e il 22 ottobre 2004 (DM 270).

"Si dice chiaramente che là dove si volesse parlare chiaramente di laurea specialistica, lo si sarebbe dovuto fare esplicitamente"

fino a qui è quello che dice la sentenza. Ed è una ovvia conseguenza del fatto che:
"laurea" è il titolo di studio universitario di primo ciclo previsto dai DM 509/1999 e 270/2004, conseguibile dopo un corso di studi triennale.
"laurea specialistica" è il titolo di studio universitario di secondo ciclo previsto dal DM 509/1999, conseguibile dopo un corso di studi biennale.
"laurea magistrale" è il titolo di studio universitario di secondo ciclo previsto dal DM 270/2004, conseguibile dopo un corso di studi biennale.
“diploma di laurea” è il titolo di studio universitario a ciclo unico rilasciato secondo l'ordinamento universitario anteriore al DM 509/1999, per ultimo disciplinato dalla legge 341/1990 e conseguibile dopo un corso di studi di durata compresa tra 4 e 6 anni.
“laurea breve” è un titolo che non esiste, ma è un termine che popolarmente veniva utilizzato per riferirsi al “diploma universitario”, titolo di studio universitario disciplinato dalla legge 341/1990 e rilasciato dopo un corso di studi di durata compresa tra 2 e 3 anni.

Da qui in poi è una tua intepretazione del tutto scorretta:

"[i]altrimenti dove sono ammesse le vecchie lauree, sono ammesse le lauree triennali[/i]".
"In pratica se si parla di diploma di laurea (la vecchia laurea) la si usa come sinonimo di laurea breve."

Non è così: come visto, laurea e diploma di laurea sono due titoli di studio di livello diverso. Non usiamo i termini a caso. Vedi D.M. 9 luglio 2009, art. 1 - “I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

Prima delle interpretazioni, vengono le norme.
Samuele77
 
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Re: Livello D e titolo di studio. Esistono norme specifiche?

Messaggioda nuovoutente » 22/08/2018, 21:17

Samuele77 ha scritto:"E nel CCNL non si parla mai di laurea specialistica, quindi il riferimento al diploma di laurea lo vedo per evitare confusioni e equiparato alla triennale."

Nel CCNL del 31 marzo 1999 non si parlava di lauree specialistiche o magistrali semplicemente perché allora non esistevano ancora: sono state introdotte rispettivamente il 3 novembre 1999 (DM 509) e il 22 ottobre 2004 (DM 270).

"Si dice chiaramente che là dove si volesse parlare chiaramente di laurea specialistica, lo si sarebbe dovuto fare esplicitamente"

fino a qui è quello che dice la sentenza. Ed è una ovvia conseguenza del fatto che:
"laurea" è il titolo di studio universitario di primo ciclo previsto dai DM 509/1999 e 270/2004, conseguibile dopo un corso di studi triennale.
"laurea specialistica" è il titolo di studio universitario di secondo ciclo previsto dal DM 509/1999, conseguibile dopo un corso di studi biennale.
"laurea magistrale" è il titolo di studio universitario di secondo ciclo previsto dal DM 270/2004, conseguibile dopo un corso di studi biennale.
“diploma di laurea” è il titolo di studio universitario a ciclo unico rilasciato secondo l'ordinamento universitario anteriore al DM 509/1999, per ultimo disciplinato dalla legge 341/1990 e conseguibile dopo un corso di studi di durata compresa tra 4 e 6 anni.
“laurea breve” è un titolo che non esiste, ma è un termine che popolarmente veniva utilizzato per riferirsi al “diploma universitario”, titolo di studio universitario disciplinato dalla legge 341/1990 e rilasciato dopo un corso di studi di durata compresa tra 2 e 3 anni.

Da qui in poi è una tua intepretazione del tutto scorretta:

"[i]altrimenti dove sono ammesse le vecchie lauree, sono ammesse le lauree triennali[/i]".
"In pratica se si parla di diploma di laurea (la vecchia laurea) la si usa come sinonimo di laurea breve."

Non è così: come visto, laurea e diploma di laurea sono due titoli di studio di livello diverso. Non usiamo i termini a caso. Vedi D.M. 9 luglio 2009, art. 1 - “I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”.

Prima delle interpretazioni, vengono le norme.



Trovo un po' forzata l'interpretazione. Non a caso nel CCNL del 1999 si parla di lauree triennali, anche quelle introdotte in seguito. Mi sembra inverosimile che si parli di lauree triennali e non di 3 + 2 se avessero voluto parlare di 3 + 2.
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