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Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 28/07/2018, 12:15
da Poldina
Considerato che il CCNL è entrato in vigore a metà anno, considerate comunque 18 ore per ciascuno degli articoli o meno?
E se un dipendente ha già usufruito degli ex 3 gg di permesso per motivi famigliari da quale li togliete?
Grazie.

Re: Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 06/08/2018, 9:16
da Poldina
nessuno mi aiuta? :cry:

Re: Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 06/08/2018, 10:17
da Lino Di Lorenzo
Per quanto riguarda l'art. 32 (praticamente l'ex art. 19) nulla è cambiato, per cui puoi inserire nel conteggio i permessi già usufruiti nel 2018, prima del contratto. Per quanto riguarda l'art. 35, la dotazione di 18 0re è annuale anche in questo caso, pertanto devi proporzionarla ai mesi da quanto è entrato in vigore il contratto.
Buon lavoro
saluti

Re: Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 06/08/2018, 11:58
da Samuele77
Confermo che non ci sono relazioni o interferenze tra i conteggi dei permessi per motivi personali e i conteggi dei nuovi permessi per visite.
Per quanto riguarda invece il monte ore 2018 dei permessi per visite, è uscito questo orientamento Aran:

Aran - CFL 2 del 2 agosto 2018


Le 18 ore annuali di permesso per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici previste dall’art. 35 del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21/5/2018, vanno riproporzionate nell’anno 2018 tenuto conto che il nuovo CCNL è divenuto efficace solo dal 22/5/2018?

L’art. 35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018 ha introdotto un’organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici”.

Il nuovo istituto contrattuale, applicabile dal 22 maggio 2018, infatti, prevede un quantitativo di 18 ore annue che, potranno essere fruite, alle condizioni espressamente stabilite dal citato art. 35 del CCNL del 21.5.2018.

Trattandosi di un istituto del tutto nuovo, l’eventuale fruizione nei primi mesi del 2018, di assenze per visite specialistiche a giorni non può avere alcuna incidenza sul quantitativo complessivo delle ore che la richiamata disciplina contrattuale riconosce al personale. Pertanto, nel corso del 2018, il lavoratore potrà comunque fruire di permessi retribuiti per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nel limite delle 18 ore annue, anche se precedentemente al 21.5.2018 si era già assentato, a giorni, per la medesima motivazione. Del resto, la suddetta clausola contrattuale non contiene alcuna espressa indicazione circa una eventuale maturazione progressiva del diritto ai permessi di cui si tratta.

Si ritiene, in conclusione, che i lavoratori possano, comunque, avvalersi per intero, entro il 31.12.2018, delle 18 ore annuali della nuova tipologia di permesso, anche se il contratto collettivo nazionale è stato sottoscritto definitivamente solo in data 21.5.2018.

Re: Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 06/08/2018, 13:24
da Poldina
Vista adesso l'Aran, grazie.

Samuele cosa intendi per "non ci sono relazioni o interferenze tra i conteggi dei permessi per motivi personali e i conteggi dei nuovi permessi"?
ne attribuisci comunque 18 e 18?

Re: Articoli 32 e 35

MessaggioInviato: 06/08/2018, 13:30
da Samuele77
Sì. Sono infatti permessi diversi, ciascuno con un suo monte ore, a prescindere dalle motivazioni per le quali ciascun permesso è chiesto e autorizzato/riconosciuto.