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ccnl 2016-2018 art.67 comma 4

MessaggioInviato: 21/07/2018, 12:15
da an.bal
4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa
capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente
variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su
base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

questo comma del nuovo contratto richiama alla mente l'art.15 comma 2 CCNL 01.04.1999
in quel contratto però era posta un a precisa condizione:
Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.

.... questa condizione non c'è più??

Re: ccnl 2016-2018 art.67 comma 4

MessaggioInviato: 21/07/2018, 21:16
da Samuele77
No.

Re: ccnl 2016-2018 art.67 comma 4

MessaggioInviato: 19/11/2018, 13:27
da MICOL
quindi si può aumentare a piacimento ...basta stare nel limite del costo del personale media triennio? e nel limite dell'art 23 dlgs 75/17?

Re: ccnl 2016-2018 art.67 comma 4

MessaggioInviato: 19/11/2018, 13:40
da an.bal
nel limite dell'art 23 dlgs 75/17 .... limite anno 2016
mica tanto a piacimento ...