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permessi di lutto

MessaggioInviato: 16/07/2018, 10:17
da an.bal
il nuovo ccnl sottoscritto in data 21.05.2018 ha riscritto anche la disciplina dei permessi lutto.
Art. 31
Permessi retribuiti
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da
documentare debitamente:
(...)
lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni
tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

la vecchia normativa contenuta nell'articolo (art. 19 CCNL 6.7.1995) specificava giorni tre consecutivi per evento.

ritengo (ma vorrei anche le vs opinione) che sia caduta la consecutività e sia stato introdotto il imite dei 7 gg lavorativi per la fruzione.

Re: permessi di lutto

MessaggioInviato: 16/07/2018, 13:16
da gsalurso
Sono d'accordo con te.
la frase "giorni tre consecutivi" (contenuta nell'art.19 del CCNL 6/7/95) nel nuovo art. 31, è stata sostituita con "giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso."

Pertanto il dipendente potrà utilizzarli, ad esempio, il venerdì ed il lunedì e martedì successivi, cosa non permessa dalla disciplina precedente.