giacco71 ha scritto:Se c'è qualcuno per es cessato nel 2016 dovrai chiederli la restituzione visto che l'incremento è inferiore alla vacatio erogata!!!
gsalurso ha scritto:Luca Boldrini ha scritto:MI permetto di non essere dell'avviso dei più che leggo .L’indennità di vacanza contrattuale percepita dal 2016 fino alla nuova stipula del contratto 2016-2018 ritengo debba essere considerata come anticipo e, pertanto, scomputata dagli aumenti contrattuali che verranno liquidati.
E' sempre servita come parziale anticipazione dei benefici contrattuali con obbligo di restituzione dell’anticipo nel momento di corresponsione dell’aumento contrattuale.
A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva (cessa quindi di essere indicata con una sua specifica voce ma non che cessa di essere corrisposta solo dal 01/04/2018 ) ed è quindi conglobata (contenuta) nello stipendio tabellare .
Leggerò con piacere eventuali rilievi
buon lavoro
Il CCNL espressamente dispone diversamente da quanto affermi:
art. 64 CCNL 2016/2018
[...]
3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C.
[...]
quindi fino al 31/3 va corrisposta e dal 1/4 viene aggiunta al trattamento tabellare.
Le tabelle allegate al CCNL non lasciano spazio a dubbi.
giacco71 ha scritto:Sul CCNL 2009...
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.
Sul nuovo CCNL non viene citato...quindi il criterio è diverso