Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 9:06

Buongiorno a tutti,
a proposito dell'elemento perequativo, riporto quanto segue:
https://luigioliveri.blogspot.it/2018/0 ... ativo.html
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65 comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa c he comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta".
Dunque:
1) si tratta di una somma "una tantum", cioè prevista solo una volta, temporaneamente;
2) vale solo per 10 mensilità, nemmeno tutto il 2018;
3) viene attribuita esclusivamente per il periodo 1.3.2018 - 21.12.2018, nè prima, nè dopo;
4) non è pensionabile.

Inoltre;
https://www.pensionioggi.it/notizie/pub ... go-2342343
Ai fini della buonuscita
Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la buonuscita, cioè il TFS o il TFR a seconda del regime applicabile. I contratti siglati prevedono che a fini dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione: pertanto i pensionati nel 2016 avranno titolo al ricalcolo dell'indennità solo con riferimento alle voci pensionabili relative al primo aumento, scattato il 1° gennaio 2016, ma non di quelli corrisposti in data posteriore alla cessazione. I pensionati nel 2017 avranno diritto al ricalcolo dell'indennità con riferimento alle voci pensionabili vigenti dal 1° gennaio 2017. In sostanza i pensionati nel 2016 e nel 2017 ai fini della buonuscita raccoglieranno ben poco perchè gli aumenti corrisposti nel primo biennio risultano quasi irrisori, una parte poco significativa di quello che è l'aumento contrattuale a regime.
Dal punto di vista previdenziale, inoltre, i CCNL confermano gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e dispongono dal 1° Aprile 2018 l'assorbimento dell'indennità di vacanza contrattuale all'interno dello stipendio tabellare.
Il ricalcolo dei trattamenti previdenziali avverrà d'ufficio da parte dell'Inps senza bisogno che il pensionato presenti un'apposita istanza. Occorrerà avere però molta pazienza perchè le pratiche da elaborare sono moltissime e potrebbero essere necessari diversi mesi prima che le operazioni giungano a conclusione.
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda giacco71 » 28/05/2018, 9:42

non pensionsabile sta ad intendere che non è prevista la contribuzione???
Per me CPDEL si Tfs/Tfr no
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 12:14

Anche secondo me CPDEL si sicuro unica cosa... è la legge (combinato disposto degli articoli 3 e 6 del DLgs 314/97)... sul resto siamo sicuri che sia accessorio?.. se così fosse perchè non è richiamato dall'articolo successivo? Forse perchè richiama solo quelle fisse (nonostante sia costituzione il 67 rammenta alcune forme di utilizzo sigh :shock: alimentando a mio avviso la confusione) e quello è un accessorio puro?
Davvero siamo messi male... :(
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 12:43

giacco71 ha scritto:non pensionsabile sta ad intendere che non è prevista la contribuzione???
Per me CPDEL si Tfs/Tfr no

D'accordo.
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda abal60 » 28/05/2018, 12:54

ciprovoacapire ha scritto:Anche secondo me CPDEL si sicuro unica cosa... è la legge (combinato disposto degli articoli 3 e 6 del DLgs 314/97)... sul resto siamo sicuri che sia accessorio?.. se così fosse perchè non è richiamato dall'articolo successivo? Forse perchè richiama solo quelle fisse (nonostante sia costituzione il 67 rammenta alcune forme di utilizzo sigh :shock: alimentando a mio avviso la confusione) e quello è un accessorio puro?
Davvero siamo messi male... :(

Per favore ti chiedo (se puoi) di esprimere meglio i tuoi concetti, magari con un occhio di riguardo all'italiano :roll: (non prendeterla)...
Art. 66
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabelle D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo.
La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Per cui si alla contribuzione ex CPDEL no a quella ex INADEL
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda ciprovoacapire » 28/05/2018, 15:27

D'accordo che deve essere assoggettato a CPDEL.
Se è salario accessorio perchè non è richiamato agli articoli 67 e 68?
Perchè ad oggi o è fisso od è accessorio? Se voi dite che non è fisso... state dicendo che è accessorio, o forse ho capito male io?
Quindi va a diminuire i limiti del fondo?Oppure è un accessorio fuori fondo? E forse Fuori legge? (nel senso fuori dai limiti previsti della legge)
Io non sarò un maestro in italiano, ma secondo me di certezze ce ne son poche, e l'evidenziato non dice, a mio avviso assolutamente nulla. Che vuoi dire mettendo in neretto spiegati?
Forse dovresti spiegarti meglio e scrivere chiaramente come lo consideri e argomentare no? Per lo meno tutti capiamo, anche i duri come me :D
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda pachi » 04/06/2018, 10:16

Art. 66
2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.

Art. 65, comma 2, secondo periodo
Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Dalla lettura dei due articoli mi sembra di capire che l'elemento perequativo non va incluso nel calcolo del tfs/tfr pertanto non può essere imponibile inadel.
pachi
 
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda MICKY » 17/09/2018, 10:41

In caso di congedo per assistenza familiari con handycap grave, nel calcolo dell'indennità mensile spettante (pari all'ultima retribuzione in godimento) fate rientrare anche l'elemento perequativo?
In realtà trattandosi comunque di elemento della retribuzione, anche se temporaneo, in godimento al momento dell'inizio del congedo, io lo considererei.... cosa ne pensate?
Peraltro, se il congedo si protrae oltre il 1/1/2019, non dovendosi ricalcolare l'indennità (perché rimane uguale all'ultima retribuzione in godimento quindi 2018) di fatto il dipendente avrebbe il vantaggio di conservare la quota di elemento perequativo fino al termine del congedo....
Grazie mille
MICKY
 
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Re: Elemento perequativo ccnl eell 1/3 - 31/12/18

Messaggioda an.bal » 17/09/2018, 11:39

secondo me si.
e sul fatto che dal 01.01.2019 ci andrebbe a guadagnare è solo il frutto di una normativa contrattale assurda.
an.bal
 
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