convenzione ufficio ragioneria

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Messaggioda ullifa » 18/05/2018, 13:37

In attesa deche il nuovo contratto divenga definitivo qualcuno di voi ha dato un occhiata al Art. 17 Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative COMMA 6 per le convenzioni.

Per come inteso il max con il nuovo sarebbe 16.000,00 indennità di posizione + 30% (quale disagio) + il risultato (30% sul totale) a fronte dei vecchi 16.000,00 più risultato (25%).
Non ho ben capito la parte di come debba essere ripartito tale maggior costo dell'indennità di posizione che sembra da imputare all'ente definiamolo "entrante).
ossia io nel mio oggi diciamo che ho 10.000,00 + 25 % risultato (12.500,00), facendo la convenzione con i calcoli sopra arrivo diciamo an max di 27.040,00 (mia stima). tale differenza (27.040,00- 12.500,00) andrebbe scaricata sull'ente entrante (in quale misura? in base alle ore?) oltre ovviamente la quota di ore assegnata.


Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale
utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi
compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo
la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di
posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto
di seguito precisato e specificato:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di
risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta
riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto
l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni
di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei
criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta
prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi
di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con
oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai
sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.
ullifa
 
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