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ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 21/03/2018, 18:15
da EMI60
Sono stato assunto nel 2014 part time 50% (ufficio di ragioneria)
Credo che dopo 4 anni e 3 mesi io ho tutto il diritto a richiedere il passaggio da part time a full time. (o comunque l'incremento delle ore considerato che il passaggio a full time funge da nuova assunzione).
Allo stesso tempo l'amministrazione , nel 2017, ha assunto a tempo determinato in un altro ufficio dipendnete part time 50%.
Questa assunzione poteva farsi?

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 21/03/2018, 18:33
da an.bal
Il tuo posto nella dotazione organica è previsto originariamente come parte time?

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 21/03/2018, 18:38
da EMI60
Si

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 22/03/2018, 18:16
da AsproMonte
Ed allora non credo proprio sia possibile ... poi in base a cosa credi che dopo 4 anni e mezzo tu abbia il diritto di passare a tempo pieno? :?

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 22/03/2018, 21:51
da an.bal
Ora vado a mente ma mi pare di aver letto da qualche parte che esiste un parte time gli é riconosciuta una specie di prelazione prima di una nuova assunzione.
Ho dei dubbi che il tuo sia proprio un posto di part time e che la nuova assunzione sia a tempo determinato.
Dovrei approfondire ....

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 22/03/2018, 22:25
da EMI60
potresti aiutarmi su questo argomento

Re: ASSUNTO NEL 2014

MessaggioInviato: 23/03/2018, 17:50
da ROMEO14
EMI60 ha scritto:potresti aiutarmi su questo argomento


Spero possa esserti d'aiuto. Senti il Sindacato.

In caso di contratto part-time il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno può essere esercitato non solo per le stesse mansioni ma anche per quelle di pari livello e categoria, mentre per il lavoro a termine resta valido il “vecchio” riferimento alle mansioni già espletate.

Il Dlgs 81/2015, per i rapporti di lavoro a termine, prevede che, nel caso di avvenuta esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi, il lavoratore ha un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine.

Il medesimo diritto compete, a beneficio delle lavoratrici che abbiano fruito del congedo di maternità, anche con riferimento alle assunzioni a tempo determinato effettuate entro i successivi dodici mesi.

Il diritto di precedenza, che deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione a termine, può essere rivendicato dal lavoratore a condizione che egli abbia manifestato la propria volontà in tal senso entro sei mesi dalla scadenza del contratto. Rispetto al testo previgente, il Codice dei contratti precisa che la volontà del lavoratore di avvalersi del diritto di precedenza deve essere comunicata per iscritto, non essendo più sufficiente che l’interesse sia espresso con altre modalità.

Per quanto riguarda il part-time, invece, il diritto di precedenza, che compete ai lavoratori il cui rapporto era stato precedentemente trasformato da tempo pieno a tempo parziale, non presuppone una previa manifestazione per iscritto al datore di lavoro della volontà di volerne usufruire.

Il decreto si limita a confermare che il lavoratore part-time vanta un diritto di precedenza nelle assunzioni full-time per l’esercizio delle stesse mansioni precedentemente svolte o per l’esercizio di mansioni di pari livello e categoria legale. In quest’ultimo passaggio risiede un significativo elemento di novità rispetto alla disciplina previgente (Dlgs 61/2000), in cui il termine di comparazione tra le mansioni espletate in regime di part-time e quelle eventualmente disponibili a tempo pieno era riferito alle mansioni “equivalenti”.

La nuova previsione appare direttamente collegata alle modifiche operate dal Dlgs 81/2015 allo ius variand i (articolo 2103 del codice civile) e comporta che, per verificare se competa o meno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo pieno, vada fatto riferimento ai sistemi di classificazione istituiti dai contratti collettivi.

Con riferimento a entrambe le fattispecie contrattuali è corretto chiedersi se il diritto di precedenza viene in rilievo solo in presenza di nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato o se si estende al diverso evento della conversione a tempo indeterminato di contratti a termine. Alla luce di un precedente della giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla stabilizzazione di un contratto di formazione e lavoro, pare potersi concludere che il diritto di precedenza afferisca unicamente alle nuove assunzioni, escludendo le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di lavoro già in essere tra le parti.

Altra questione di indubbio rilievo, in presenza di nuove assunzioni a tempo pieno e indeterminato, è stabilire se prevalga il diritto di precedenza posto a beneficio dei lavoratori part-time o quello che compete ai lavoratori a termine. Un’interessante soluzione al quesito, seguendo un indirizzo espresso in sede amministrativa, risiede nell’opzione che privilegia le istanze dei lavoratori in servizio (e, quindi, i part-timer), rispetto a quelle provenienti dai lavoratori cessati, seppure da meno di dodici mesi (ovvero i lavoratori a termine).