Quesito su incremento P.O.

Quesito su incremento P.O.

Messaggioda CCC » 16/03/2018, 18:59

Buongiorno,
in questi giorni mi sono confrontato con un collega sul discorso P. O. nei comuni con la Dirigenza.
Io sostenevo che col nuovo contratto è facile che vengano aumentate le indennità delle P.O. (possibile ora arrivare a 16.000 euro mentre finora il limite massimo era di poco inferiore ai 13.000 euro) e ridotto il salario accessorio dei dipendenti non titolari di P.O.

Il collega diceva che invece e' meglio per i dipendenti non titolari di P. O. ... perchè in caso di aumento dell'indennità di P.O. le cifre ulteriori vanno prese dal bilancio e non dal fondo... considerato che con il nuovo contratto che entrerà in vigore a breve, anche nei Comuni con la dirigenza le P.O. graveranno sul bilancio e non sul fondo.

Cosa ne pensate?

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Se un ente destina meno risorse alle posizioni organizzative scatta l’articolo 15 comma 7 che dice: “in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’articolo 67, comma 2”. Non vi è quindi nulla di automatico, ma una possibilità di incremento.
Se, invece, un ente volesse destinare più somme alle posizioni organizzative scatta l’articolo 7 comma 4 lettera u) che prevede tra le materie di contrattazione: “l’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’artico 67”. E quindi è necessario trovare l’intesa tra amministrazione e parti sindacali.


Fonte: http://www.gianlucabertagna.it/2018/03/ ... o-le-cose/

A mio avviso NON vero che sarà meglio per i dipendenti NON titolari di P.O., come sosteneva il collega, perche' e' vero che l'Amministrazione prende dal bilancio gli imòorti necessari ad aumentare le P.O.... ma resta comunque il limite del TRATTAMENTO ACCESSORIO... indipendentemente dal fatto che le P.O. gravino su fondo o bilancio sono trattamento accessorio...

Leggendo l'estratto che ho postato sopra (in verde) ... si dice che e' soggetta a CONTRATTAZIONE l'incremento delle p.o.... l’articolo 7 comma 4 lettera u) ... prevede tra le materie di contrattazione: “l’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’artico 67”. E quindi è necessario trovare l’intesa tra amministrazione e parti sindacali.

In realtà però, se l'accordo NON si trova, l'Amministrazione può imporre la propria scelta.
Quindi con il nuovo contratto è possibile che i dipendneti titolari di P.O. veddano aumentare l'indennità di P.O. a scapito del fondo, che dovrà essere diminuito... penalizzando i dipendneti non titolari di P.O.; concordate? Grazie


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http://www.gianlucabertagna.it/2016/11/ ... nizzative/
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 294/2016 hanno quindi ribadito il principio che, ai fini del confronto con il fondo del 2015 e della relativa riduzione proporzionale rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.

Un’ultima precisazione: le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza CONTINUANO A NON TRANSITARE DAL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO, ma devono comunque essere considerate ai fini dell’articolo 1 comma 236 della legge 208/2015.

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Con il nuovo contratto si equipareranno enti CON e SENZA la dirigenza
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