da Samuele77 » 28/02/2018, 14:38
Bisogna distinguere.
Se parliamo della mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001, no, dato che l'obbligo della mobilità esterna preventiva vale solo per le procedure concorsuali, mentre:
- in generale l'assunzione dei profili A e B1 non avviene mai mediante concorso;
- in particolare, l'assunzione di una categoria protetta B1 ex art. 18 comma 2 legge 68/1999 o di categorie ad esse equiparate, avviene mediante procedimenti di diverso tipo, a seconda della categoria, ma comunque mai di natura concorsuale (nello specifico: avviamento numerico gestito dagli uffici provinciali del lavoro nel caso delle categorie citate dal comma 2 e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; chiamata diretta nominativa sulla base di intese con il Ministero dell'Interno, nel caso dei testimoni di giustizia).
Se invece parliamo della "mobilità" del personale in disponibilità (art. 34 e 34 bis), quest'ultima procedura è prescritta "prima di avviare le procedure di assunzione di personale", quindi anche in caso di reclutamento non concorsuale. L'applicabilità di questo obbligo all'assunzione delle categorie protette è messa in dubbio da qualcuno, ma io farei comunque la comunicazione preventiva agli uffici provinciali del lavoro (meglio inviarla anche al DFP), comunicazione che, peraltro, nel caso di avviamento numerico, è contestuale alla (e implicita nella) richiesta di avviamento numerico ai medesimi uffici.