Mobilità di personale ai dell' art. 30 d. lgs. 165/2001.

Mobilità di personale ai dell' art. 30 d. lgs. 165/2001.

Messaggioda filu » 05/12/2017, 9:54

Buongiorno,
premetto che il comune presso il quale lavoro è un ente con meno di mille abitanti (ente che non era assoggettato al patto di stabilità) che può dar corso ad una assunzione per ogni cessazione, ai sensi della legge 296/2006 comma 562.
Ciò premesso, la mia domanda è relativa a come debba essere considerata la mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001 in enti piccoli come il mio.
L'unico agente di polizia municipale, infatti, ha fatto richiesta di nulla osta per partecipare ad una selezione per reclutamento di personale tramite l'istituto della mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001, indetta da altro comune.
Qualora questo ente desse il nulla osta ed il dipendente fosse trasferito per mobilità, il nostro comune potrà coprire, nell'anno successivo, il posto resosi vacante a seguito di questa mobilità in uscita? e con quali procedure?
Le regole cambiano a seconda della tipologia dell'ente di destinazione, cioè a seconda che si tratti di ente sottoposto a limitazione delle assunzioni o meno?
grazie per l'attenzione e buon lavoro
filu
 
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Re: Mobilità di personale ai dell' art. 30 d. lgs. 165/2001.

Messaggioda MICOL » 19/12/2017, 12:16

a mio parere non potete assumere nel 2018 perchè non avete una cessazione nel 2017
questo vale indipendentemente del comune di destinazione della mobilità
MICOL
 
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Re: Mobilità di personale ai dell' art. 30 d. lgs. 165/2001.

Messaggioda Serafini Giuliana » 27/12/2017, 14:25

Ritengo che nel 2018 l'ente può effettuare assunzione solo con mobilità in entrata.
Serafini Giuliana
 
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Re: Mobilità di personale ai dell' art. 30 d. lgs. 165/2001.

Messaggioda Samuele77 » 27/12/2017, 21:44

Il piccolo Comune in cui lavori non può avvalersi dello spazio assunzionale creato dal trasferimento dell'agente di PM, dato che il Comune che ha accolto questo agente non ha "consumato" suoi propri spazi assunzionali per assumerlo: se il tuo Comune non ha spazi assunzionali derivanti da cessazioni non neutre nel triennio precedente, non rimane che la strada dell'assumere mediante mobilità neutra e quindi riservata agli enti soggetti a limitazioni assunzionali. Detto in altre parole: le mobilità all'interno del perimetro degli enti soggetti a limitazioni assunzionali non valgono come cessazioni al fine della creazione di spazi assunzionali.
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