RIDUZIONE DELLO STIPENDIO PER MALATTIA

RIDUZIONE DELLO STIPENDIO PER MALATTIA

Messaggioda Fosca » 11/10/2017, 9:47

buongiorno, dopo 9 mesi di malattia l'ente deve applicare una riduzione del 10% (dal 9 al 12 mese) sulla retribuzione mensile. Questa riduzione e' da applicare solo sui giorni di assenza del mese? esempio: su 30 gg risulta una malattia di 10 quindi la riduzione sara' sui 10 mentre sui restanti 20 sara' ancora piena? la riduzione va applicata sulle voci fisse solamente o su altre anche accessorie? (esempio vigilanza) grazie
Fosca
 
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Re: RIDUZIONE DELLO STIPENDIO PER MALATTIA

Messaggioda gsalurso » 11/10/2017, 13:43

La riduzione va effettuata solo sui giorni di malattia eccedenti 270, calcolando a ritroso 36 mesi a decorrere dalla data iniziale del certificato medico. Se la prognosi include giorni festivi o non lavorativi questi vanno conteggiati (certificato 10 gg comprendenti sabato domenica, la riduzione va effettuata su tutti i 10 giorni).

L'indennità di vigilanza come quella di comparto sono voci fisse e continuative e vanno corrisposte per i periodi di malattia, con le eventuali riduzioni (del 10% o 50%) per i periodi successivi ai 9 mesi nel triennio, ma NON devono essere corrisposte per i primi 10 giorni di ogni periodo di malattia (art.71 Legge 133/2008).

Ti consiglio di scaricare questa raccolta di orientamenti dell'ARAN
Raccolta sistematica orientamenti Malattia Dicembre 2015 - Aran



ART. 21 CCNL 6/7/1995 comma 7:
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.

RAL524_Orientamenti Applicativi
In caso di assenza per malattia, devono essere riconosciute le indennità spettanti al personale dell’area di vigilanza ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6/7/1995, pari rispettivamente ad € 810,84 e ad € 480,30?
Il CCNL del 6.7.1995, all'art. 21, comma 7, lett. e), ha previsto che per i primi nove mesi di assenza per malattia il dipendente ha diritto all'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, comunque denominate. E' noto che, con l'entrata in vigore della legge n.335/1995 tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti sono divenuti pensionabili.
La portata della clausola contrattuale va dunque letta in una nuova chiave.
Pertanto, le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrano essere solo quelle che non hanno carattere di fissità e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione e alla presenza in servizio (ad es. per lavoro straordinario; turnazioni; produttività collettiva ed individuale, etc.).
E' indubbio, invece, che le indennità in questione abbiano il richiesto carattere di fissità (essendo stabilite in un valore annuale pagate per 12 mensilità).
A tal fine, richiamiamo l'attenzione sulla circostanza che espressamente l'art. 49 del CCNL del 14.09.2000 include tali voci retributive tra quelle che, per la loro fissità e continuità, devono essere prese come base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro.
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