Non permessi studio ma sospensione rapporto lavoro x formazi

Non permessi studio ma sospensione rapporto lavoro x formazi

Messaggioda artico » 26/02/2015, 16:25

Chiedo scusa, credo di essermi espresso proprio male nel post più sotto.
In realtà io non volevo riferirmi ai permessi studio retribuiti (150 ore) di cui all’art 15 del CCNL del 14/9/2000 per la partecipazione ai corsi.
Mi volevo riferire ai congedi per la formazione (non retribuiti, etc) previsti dall’art 5 della L 53/2000 e dall’art 16 del CCNL 14/9/2000: sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore agli 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa

- Secondo voi i congedi per la formazione (modalità frazionata) posso essere richiesti per un determinato periodo, solo a condizione che la fruizione delle lezioni sia possibile rigidamente solo in tali giorni ed orari?

Mi sono iscritto ad un’Università telematica per cui le lezioni non sono fruibili solo ed esclusivamente nei giorni (e negli orari) per cui chiederei il congedo; la mia richiesta di sospensione del rapporto di lavoro per congedi studio sarebbe determinata dalla necessità di riuscire a contemperare impegno lavorativo e impegno nello studio per il conseguimento della laurea.
La mia posizione potrebbe rientrare in questa disciplina? Grazie!



Per praticità riporto gli articoli rif congedi per la formazione. Grazie ancora

L 53/2000 Art 5 Congedi per la formazione

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

CCNL 14/9/2000 Art 16 Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.
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