da Samuele77 » 12/08/2017, 16:28
L'art. 52 prevede il principio di equivalenza delle mansioni nell'area di inquadramento, e negli enti locali significa che tutte le mansioni proprie di ciascuna categoria professionale possono essere richieste a coloro che vi appartengono. Quindi a chi è inquadrato in categoria D, indipendentemente dalla posizione di accesso di ciascun profilo (i cosiddetti D1 giuridico e D3 giuridico) possono essere richieste, a titolo di mansioni equivalenti, tutte le prestazioni astrattamente richiedibili a coloro che sono inquadrati in categoria D. Questo non significa che tutti i profili della categoria D abbiano necessariamente la stessa valenza giuridica, in quanto, ai sensi degli artt. 3, comma 7, 13, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 è ancora ammessa la distinzione giuridica (e quindi anche economica di accesso) tra i profili ex 7 e 8 livello. Significa che è ancora ammesso che gli enti, nei loro ordinamenti, prevedano profili che, per i loro contenuti e i requisiti di accesso, abbiano un inquadramento superiore rispetto alla generalità dei profili di categoria D: a questi profili superiori è rinonosciuto l'accesso in terza posizione economica, ma il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere di organizzazione e di gestione dei rapporti di lavoro, può eventualmente esigere anche prestazioni equivalenti, che sono tutte quelle richiedibili alla categoria di assegnazione.
Esempio: un ente prevede che i profili D1 svolgano le mansioni X, e quelli D3 svolgano le mansioni Y. Bene, in quell'ente, il dirigente di una certa unità organizzativa, constatato che in quell'unità organizzativa è temporaneamente assente personale appartenente ai profili D1, emana un provvedimento organizzativo con il quale prescrive al dipendente Mario Rossi (profilo D3) di sostituire, durante l'assenza, il collega Antonio Bianchi (profilo D1) durante la temporanea assenza di quest'ultimo, in modo da assicurare la continuità del servizio.