INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

Messaggioda ZAGOR » 10/08/2017, 16:57

Si chiede di sapere se una Sentenza del Giudice del Lavoro possa disporre l'inquadramento in D3 giuridico di un dipendente, precedentemente inquadrato in categoria C2, per il fatto di aver svolto mansioni di giornalista-addetto stampa ?
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Re: INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

Messaggioda ZAGOR » 10/08/2017, 20:12

Qualche contributo ?
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Re: INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

Messaggioda Samuele77 » 11/08/2017, 10:20

Mancano diversi elementi per dare una risposta. Esamina prima di tutto l'ordinamento professionale dell'ente locale in cui lavora l'addetto stampa: Regolamento degli uffici, Regolamento assunzioni, Dotazione Organica, Macro organizzazione, Organigramma, Mansionario, Profili Professionali. La correttezza dell'inquadramento va infatti verificata anche in concreto e con riferimento al singolo ente, tenendo presente la coerenza con l'ordinamento interno. Detto questo è ovvio che l'inquadramento deve essere coerente anche con le regole generali previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, per cui, anche prescindendo dall'ordinamento interno, un inquadramento è contestabile se non rispetta minimamente il sistema di classificazione professionale previsto dal CCNL 31.03.1999. Una contestazione potrebbe essere l'inquadramento come C per un posto che comporta mansioni che presuppongono il possesso di una laurea (es. avvocato, farmacista ecc...): in questi casi quel CCNL dà già un'indicazione nel senso dell'inquadramento nella categoria D dei profili che presuppongono il possesso di una laurea. Non mi risulta che per essere giornalista o addetto stampa sia necessaria una laurea, per cui da questo punto di vista non vedo motivi per ricorrere. Nota bene che il CCNL 31.03.1999 indica i contenuti dei profili appartenenti alle categorie A, B, C, D, senza fare distinzioni ad esempio tra D1 e D3 giuridico. Questo perché in astratto tutte le mansioni previste per la categoria sono richiedibili: è solo l'ente, nel suo ordinamento interno, che potrebbe eventualmente avere fatto distinzioni tra i profili dei vecchi 7 e 8 livello, distinguendo i rispettivi contenuti professionali e i relativi requisiti di accesso. E qui ritorna indispensabile conoscere l'ordinamento professionale dell'ente.
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Re: INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

Messaggioda ZAGOR » 11/08/2017, 10:59

Nel nostro ordinamento comunale è prevista la distinzione tra d1 giuridico e d3 giuridico.
Ma l'articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 non vieta l'inquadramento giuridico ?
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Re: INQUADRAMENTO D3 GIURIDICO GIORNALISTA

Messaggioda Samuele77 » 12/08/2017, 16:28

L'art. 52 prevede il principio di equivalenza delle mansioni nell'area di inquadramento, e negli enti locali significa che tutte le mansioni proprie di ciascuna categoria professionale possono essere richieste a coloro che vi appartengono. Quindi a chi è inquadrato in categoria D, indipendentemente dalla posizione di accesso di ciascun profilo (i cosiddetti D1 giuridico e D3 giuridico) possono essere richieste, a titolo di mansioni equivalenti, tutte le prestazioni astrattamente richiedibili a coloro che sono inquadrati in categoria D. Questo non significa che tutti i profili della categoria D abbiano necessariamente la stessa valenza giuridica, in quanto, ai sensi degli artt. 3, comma 7, 13, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 è ancora ammessa la distinzione giuridica (e quindi anche economica di accesso) tra i profili ex 7 e 8 livello. Significa che è ancora ammesso che gli enti, nei loro ordinamenti, prevedano profili che, per i loro contenuti e i requisiti di accesso, abbiano un inquadramento superiore rispetto alla generalità dei profili di categoria D: a questi profili superiori è rinonosciuto l'accesso in terza posizione economica, ma il datore di lavoro, nell'esercizio del suo potere di organizzazione e di gestione dei rapporti di lavoro, può eventualmente esigere anche prestazioni equivalenti, che sono tutte quelle richiedibili alla categoria di assegnazione.
Esempio: un ente prevede che i profili D1 svolgano le mansioni X, e quelli D3 svolgano le mansioni Y. Bene, in quell'ente, il dirigente di una certa unità organizzativa, constatato che in quell'unità organizzativa è temporaneamente assente personale appartenente ai profili D1, emana un provvedimento organizzativo con il quale prescrive al dipendente Mario Rossi (profilo D3) di sostituire, durante l'assenza, il collega Antonio Bianchi (profilo D1) durante la temporanea assenza di quest'ultimo, in modo da assicurare la continuità del servizio.
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