rimborso spese legali dipendente

rimborso spese legali dipendente

Messaggioda Michelle » 25/02/2015, 17:04

Salve, vorrei porre il seguente quesito: si può effettuare il rimborso delle spese legali ad un dipendente dell'Ente per una sentenza di assoluzione per avvenuta prescrizione del reato?
Grazie per la collaborazione! :)
Michelle
 
Messaggi: 64
Iscritto il: 11/01/2015, 18:59

Re: rimborso spese legali dipendente

Messaggioda antonio satriano » 25/02/2015, 17:48

Michelle ha scritto:Salve, vorrei porre il seguente quesito: si può effettuare il rimborso delle spese legali ad un dipendente dell'Ente per una sentenza di assoluzione per avvenuta prescrizione del reato?
Grazie per la collaborazione! :)

purtroppo no. La prescrizione del reato non equivale ad assoluzione ( prescrizione = archiviazione) Ti allego un esauriente documento
"Rimborso spese legali a dipendente pubblico nel caso di
archiviazione per prescrizione da parte del G.I.P.

PARERE 04/06/2014-240745, CS 47105/2013, SEZ. V, AVV. ENRICO DE GIOVANNI
In ordine al quesito posto da codesta Avvocatura, concernente la possibi­
lità di concedere il rimborso delle spese legali richiesto da dipendente a fronte
di un provvedimento di archiviazione per prescrizione emesso nella fase pre­
liminare di un procedimento penale, si osserva quanto segue.
Come è noto, la fattispecie di rimborso in esame è disciplinata dall’art. 18
(rubricato “rimborso delle fattispecie di patrocinio legale”) del D.L. 25 marzo
1997 n. 67, convertito in L. 135/1997, che così recita: “Le spese legali relative
a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei con­
fronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti con­
nessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali
conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono
rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall’Avvocatura di Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura di
Stato, possono concedere anticipazione del rimborso salva la ripetizione nel
caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".
La ratio della norma, disciplinante il rimborso ai dipendenti delle pub­
bliche amministrazioni delle spese legali affrontate per procedimenti giudiziari
strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, è quella
di tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, ed anche
nell'interesse, dell'Amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari
pubblici dall’onere economico derivante da eventuali conseguenze giudiziarie
connesse all'espletamento delle loro attività istituzionali (si vedano a tal pro­
posito Cons. Stato sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1190; Cons. Stato sez. IV, 7
marzo 2005 n. 913; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010 n. 1572;
TAR Liguria, sez. I, 22 agosto n. 882).
Il rimborso da parte dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal
dipendente si àncora a due presupposti fondamentali: da un lato vi è la stretta
connessione fra i fatti che hanno dato origine al provvedimento e l'espleta­
mento del servizio e/o l'assolvimento degli obblighi istituzionali, che va rite­
nuta sussistente quando sia possibile ricondurre l'attività del pubblico
dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza (la Suprema
Corte parla al riguardo di "comunanza di interessi" perseguiti attraverso il
reato ipotizzato con quello dell'ente pubblico di appartenenza, che si verifica
laddove il fine ultimo perseguito da quest'ultimo avrebbe potuto essere rea­
lizzato solo con quella condotta).
Il secondo elemento necessario è costituito da una pronuncia che escluda
la responsabilità; sotto tale profilo il quesito posto da codesta Avvocatura ri­
chiede idoneo approfondimento.

232
RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2014
Nel caso di specie il dipendente pubblico, a fronte di un procedimento
penale conclusosi nella fase delle indagini preliminari con ordinanza di archi­
viazione per prescrizione dei presunti reati ascrittigli, ordinanza pronunciata
dal G.I.P. in data 10 gennaio 2013, chiede di poter beneficiare del ristoro delle
spese sostenute durante il procedimento.
L'Avvocatura distrettuale pone in evidenza la circostanza che il provve­
dimento di archiviazione è intervenuto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e che il di­
pendente pubblico non aveva la possibilità giuridica di insistere per ottenere
una pronuncia pienamente assolutoria nel merito, non essendo prevista nella
fase delle indagini preliminare la facoltà di rinunciare ad avvalersi della pre­
scrizione per ottenere la piena assoluzione e non essendo applicabile, comun­
que, il comma 2 dell'art. 129 citato.
Come è noto l’art. 129 c.p.p. cosi recita:
"Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non puni­
bilità.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costi­
tuisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto
o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta
evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che
il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula
prescritta".
Codesta Avvocatura osserva esattamente (citando Cass. pen. S.U.,
12283/05) che secondo la giurisprudenza l'art. 129 c.p.p. non è applicabile
nella fase delle indagini preliminari.
Si rileva che effettivamente la giurisprudenza di legittimità è orientata in
senso univoco per siffatta interpretazione; si veda, ex multis, oltre la decisione
già citata, C. Cass. Sez. I, sent. n. 5755 del 27 maggio 1991: "Il momento ap­
plicativo dell'obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità è collocato dall'art. 129 cod. proc. pen. in "ogni stato e grado del
processo" e non già del "procedimento"; il disposto di tale norma riguarda,
quindi, il vero e proprio processo, come esercizio della giurisdizione e, per­
tanto, durante le indagini preliminari, che appartengono alla fase anteriore,
esso non può trovare applicazione, trovando, invece, applicazione il diverso
istituto dell'archiviazione il quale presuppone la necessaria richiesta del P.M.".
Da ciò discende, secondo codesta Avvocatura, l'opportunità di tenere co­
munque indenne il dipendente dalle spese processuali ove ricorra il primo re­
quisito richiesto dall'art. 18 sopra ricordato, riconoscendo il diritto al rimborso
a fronte di un procedimento penale conclusosi nella fase delle indagini preli­
minari con archiviazione per prescrizione.
233
PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO
Siffatte pur apprezzabili considerazioni non consentono, tuttavia, a giu­
dizio di questo G.U., di superare il puntuale disposto dell'art. 18 citato, con ri­
ferimento alla necessità che il giudizio si sia concluso "con sentenza o
provvedimento che escluda la ... responsabilità".
La norma di cui al citato art. 18, per consolidato indirizzo della giurispru­
denza, è norma di stretta interpretazione, e deve essere applicata nel senso di
rigettare ogni richiesta risarcitoria che non sia suffragata da un provvedimento
che
escluda
qualsiasi profilo di responsabilità del dipendente, risultando ap­
plicabile ai soli casi espressamente disciplinati ex lege (si veda ex plurimis
Cass. 3 gennaio 2008 n. 2).
In questo senso si devono leggere le pronunce anche recenti in subiecta
materia della magistratura contabile ed amministrativa (si vedano ad esempio
Cons. St. sez. II 21 giugno 2013 n. 2908, in Giustizia Civile, 10, 2256; Cons.
St. sez. VI 29 aprile 2005, n. 2041; C. Conti 30 novembre 2010 n. 205; C.
Conti 23 aprile 2007 n. 201).
La rigorosa interpretazione della citata disposizione deve confermarsi
anche nel caso (come quello di cui ci si occupa) in cui la prescrizione del reato
venga dichiarata nella fase delle indagini preliminari, giacché una decisone di
siffatto tenore non esclude la responsabilità: infatti, poiché la disposizione di
cui al citato art. 18 attribuisce un vantaggio a carico del dipendente e corri­
spettivamente un onere economico a carico dell'amministrazione, la sua ap­
plicazione deve essere limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge,
con esclusione di applicazioni analogiche o estensive.
Dunque, giacché nel caso di specie non si rinviene nessuna pronuncia as­
solutoria nel merito, non potendosi equiparare, sotto il profilo del diritto al
rimborso, l'archiviazione nella fase delle indagini preliminari ad una sentenza
di assoluzione piena nel merito, l'Amministrazione investita della richiesta
dovrà respingerla, negando il rimborso.
Sul presente parere si è espresso in conformità il Comitato Consultivo in
data 22/05/2014"
Antonio Satriano - e-mail - hsatria@tin.it
Avatar utente
antonio satriano
 
Messaggi: 344
Iscritto il: 07/01/2015, 9:19


Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.