Congedi per la formazione (art.5 L. 53/2000 e contr coll)

Congedi per la formazione (art.5 L. 53/2000 e contr coll)

Messaggioda artico » 25/02/2015, 2:45

Buon giorno, secondo voi l'Amministrazione, concede i congedi per la formazione ex art 5 L 53/2000 (11 mesi al massimo e non retribuiti) per conseguimento diploma di laurea solo qualora il dipendente non possa fruire in altri momenti della formazione per cui li ha richiesti, o il congedo si può ritenere svincolato da orari e necessità contingenti?
Il comma 2 del sopra citato art 5 non pare prevedere tale condizione. Cita infatti : " per 'congedo per la formazione' si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea . Non viene usato il termine partecipazione ai corsi ma " conseguimento" del titolo .
Mi sono iscritto ad un' università telematica ove gli accessi al materiale didattico non prevedono orari prestabiliti ed avrei la necessità di chiedere un periodo di congedo per la formazione (modalità frazionata). Mi aiutereste gentilmente a capire? Grazie e buona giornata!
artico
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 25/02/2015, 1:18

Re: Congedi per la formazione (art.5 L. 53/2000 e contr coll

Messaggioda Paolo Gros » 25/02/2015, 8:48

L'aran


torna a skip menu
Ti trovi in: Home > Luglio 2011 > Attualità > Orientamenti applicativi: l’Aran esclude la possibilità di avvalersi dei permessi di studio a i dipendenti iscritti alle università telematiche
Orientamenti applicativi: l’Aran esclude la possibilità di avvalersi dei permessi di studio a i dipendenti iscritti alle università telematiche
Email Stampa PDF

L’assenza dal servizio deve essere documentata con attestato dell’autorità universitaria che deve certificare l’effettiva frequenza ai corsi coincidenti con gli orari di lavoro. Nella generalità dei casi, infatti, le particolari modalità di studio delle università telematiche permettono al dipendente-studente di scegliere orari di collegamento compatibili con le proprie attività. Inoltre, i permessi non possono essere concessi anche per attività di studio o di preparazione agli esami, come previsto dai contratti di lavoro.

Una problematica che, di recente, è stata sempre più frequentemente oggetto di quesiti degli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è quella concernente la possibilità di fruire dei permessi per motivi di studio, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, da parte di lavoratori iscritti a corsi universitari presso università telematiche.

Il dubbio applicativo nasce dalla circostanza che tali corsi sono incentrati su un sistema di studio e-learning che non implica la frequenza in orari, in quanto le lezioni, essendo preregistrate, possono essere seguite anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Su tale problematica esposta, la posizione dell’ARAN può così riassumersi.

In materia occorre prendere le mosse dalla complessiva disciplina contrattuale dell’istituto.

L’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, dispone che i permessi per il diritto allo studio “… sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami...”.

Il comma 7 del medesimo art. 15 aggiunge, poi, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione …”.

Sulla base della complessiva disciplina dell’istituto, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro.

Infatti, il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell'orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio, la cui utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 10344/2008, con specifico riferimento proprio alla disciplina dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato lo stretto collegamento implicito nella regolamentazione contrattuale tra frequenza dei corsi ed utilizzo dei permessi per studio.

Le previsioni contrattuali, come si evince dalla loro lettura, sono quindi finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente e con modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, evidentemente, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni del dipendente sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Quindi, l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato deve essere sempre documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

Un altro aspetto da considerare in proposito è che i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale (nel limite del 3% dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ogni anno) solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).

Conseguentemente, prescindere dalla giustificazione della frequenza significherebbe, in contrasto con la disciplina contrattuale, estendere la portata di questa, dato che i permessi potrebbero essere utilizzati al di là della loro specifica finalizzazione e quindi anche per quelle attività oggi non consentite.

Proprio la circostanza che il lavoratore, in relazione ai corsi delle università telematiche, non è tenuto a rispettare un orario di frequenza prestabilito induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.

Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento con l’università compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.

Quindi, proprio le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000.

A diverse conclusioni, tuttavia, potrebbe pervenirsi nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici, ed in particolare un certificato dell’università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

In particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva e può seguire le lezioni.





soloperto@aranagenzia.it
Paolo Gros
Moderatore Forum Tutto Pa

paologros1958@libero.it
paologros1958@gmail.com
Paolo Gros
 
Messaggi: 9429
Iscritto il: 02/01/2015, 8:57

Re: Congedi per la formazione (art.5 L. 53/2000 e contr coll

Messaggioda artico » 25/02/2015, 16:09

Chiedo scusa, credo di essermi espresso male.
In realtà io non volevo riferirmi ai permessi studio retribuiti (150 ore) di cui all’art 15 del CCNL del 14/9/2000 per la partecipazione ai corsi.
Mi riferisco ai congedi per la formazione (non retribuiti, etc) previsti dall’art 5 della L 53/2000 e dall’art 16 del CCNL 14/9/2000: sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore agli 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa

Per praticità riporto gli articoli:

L 53/2000 Art 5 Congedi per la formazione

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

CCNL 14/9/2000 Art 16 Congedi per la formazione

1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenutenell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.

------
Mi sono iscritto ad un’Università telematica, mi trovo nella necessità di chiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo di congedo per la formazione (modalità frazionata) per conseguimento diploma di laurea.
Le lezioni non sono fruibili solo ed esclusivamente nei giorni (e negli orari) per cui chiederei il congedo; la mia richiesta è determinata dalla necessità di un periodo di sospensione del rapporto di lavoro per riuscire a contemperare lavoro e impegno nello studio per il conseguimento della laurea.
Secondo voi i congedi posso essere concessi per un determinato periodo, solo a condizione che la fruizione delle lezioni sia possibile rigidamente solo in tali giorni ed orari?
artico
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 25/02/2015, 1:18


Torna a Personale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 16 ospiti

Paolo Gros

Esperienza come funzionario di un ente comunale. Tra gli ideatori e gestori del blog “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Lucio Guerra

Responsabile Tributi e Informatica di una Unione di Comuni. Tra i gestori e moderatori del forum “Gli enti locali – Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web”.

Marco Sigaudo

Opera nel settore della PA da oltre 15 anni, l’esperienza acquisita è confluita all’interno di Studio Sigaudo s.r.l., società che offre servizi ad ampio spettro all’Ente.

cron