t&t ha scritto:Nel caso in cui nel mese di giugno 2017 un dipendente dovesse cambiare il suo status da convivente a coniugato con genitore del bambino, è necessario parametrare l'assegno per i giorni con cui era convivente con la tabella specifica di un solo genitore e la restante parte del mese con la tabella che considera due genitori o per l'intero periodo 1/07/16-30/06/17 si tiene conto della situazione iniziale? Salvo rettificarla con la nuova erogazione degli assegni che verrà effettuata a luglio 2017?
Devi applicare la Tabella 11 per il solo mese di giugno 2017, per l'intero mese. Il dipendente deve presentare una nuova domanda
Per il periodo luglio 2017 giugno 2018 va presentata una nuova domanda in quanto è una diversa annualità.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio celebrazione del matrimonio, nascita di figli).
La cessazione avviene alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).