lupacchiotto ha scritto:Il dubbio era se l'art. 3 c. 1 della l. 104/92, rientrava tra la gravità di handicap, che impone il datore di lavoro a corrispondere al dipendente, secondo la normativa vigente sugli assegni familiari, l'assegno dalla tabella 14.
Secondo l’INPS sono considerati inabili, ai fini del diritto ad assegni familiari più alti, i "soggetti minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età" ed i "maggiorenni che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro."
(inabilità al 100%) da documentare con verbale della commissione invalidi civili.
Un beneficiario di Legge 104 (art. 3 comma 3), invece, è una persona bisognosa di assistenza permanente, continuativa e globale in quanto portatore di handicap grave che, tra l’altro, potrebbe essere anche temporaneo.
Attenzione a non confondere inabilità ed handicap
Molto spesso i due casi coincidono, ma
1) una persona che per difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro potrebbe non essere bisognosa di assistenza permanente, continuativa e globale;
2) al contrario, vi sono, portatori di handicap grave (art.3 comma 3) che svolgono normale attività lavorativa e non sono dichiarate inabili.
In breve: non puoi stabilire il diritto alla maggiorazione dell'Assegno in base al fatto che al figlio siano stati riconosciuti i benefici previsti dal Comma 1 o 3 ma devi verificare, a seconda dei casi che sia minorenne incapace di compiere gli atti propri della propria età o maggiorenne che, per difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro.