Contratti flessibili

Contratti flessibili

Messaggioda Moderatore Tutto PA » 24/02/2015, 9:51

La delibera 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che i contratti di lavoro flessibile (ovvero i contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro, i rapporti formativi, il lavoro accessorio e le collaborazioni coordinate e continuative) possono essere stipulati nel limite del 100% della spesa del 2009 dell’ente locale interessato.

Tali forme di attività lavorativa, tuttavia, sono soggette all’ulteriore limitazione per la quale essi risultano utilizzabili esclusivamente in presenza di rigidi criteri imposti dal legislatore, al fine di evitare ulteriori situazioni di precariato.

Per quanto riguarda il limite legato alla spesa del 2009, è da evidenziare che per beneficiare di tale opzione è necessario rispettare le limitazioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall’art. 1 comma 557 e 562 della Finanziaria 2007. Ne consegue che gli Enti che non rispettino il Patto di Stabilità e/o la spesa di personale non saranno autorizzati ad assunzioni di alcun tipo, ivi comprese le forme di lavoro flessibile. Ulteriori precisazioni in merito riguardano il fatto che, in assenza di spesa nell’anno 2009, si possa fare riferimento alla media del triennio 2007-2009 e infine il fatto che sia stata palesata la possibilità di individuare un nuovo parametro di riferimento, nel caso in cui anche il valore della spesa 2007-2009 risulti a zero.

Sono state, inoltre, disposte apposite sanzioni per gli Enti che violino i limiti sopra riportati:

- In caso di mancato rispetto della soglia di spesa del 2009 scatta l’illecito disciplinare e la responsabilità erariale;

- In caso di contratti a tempo determinato che violino l’art. 36 del D.Lgs 165/2001 (forme flessibili possibili solo per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale) scatta la nullità e la responsabilità erariale;

- In caso di collaborazioni coordinate e continuative affidate in violazione dei parametri previsti dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 scatta la nullità e la responsabilità erariale.

E’, inoltre, prevista un’attività di monitoraggio di tali forme di lavoro flessibile attraverso una comunicazione all’Oiv e alla Funzione pubblica tramite uno specifico applicativo.

Fonte: Studio Sigaudo
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