Ferie maturate 4 anni prima e non godute

Ferie maturate 4 anni prima e non godute

Messaggioda AgenteCC » 21/02/2015, 10:05

Domanda: Nel 2009 possono essere autorizzate le ferie maturate nel 2005? In caso affermativo entro quale periodo devono essere fruite le ferie? Nel caso il dipendente perda il diritto alle ferie arretrate, come può rivalersi?

http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/6892

Risposta: L’art. 36, comma 3, della Costituzione sancisce che il lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite “e non può rinunziarvi”: si tratta di un diritto avente come finalità quella di garantire e consentire un recupero dell’integrità fisica e psichica del lavoratore.
Il datore di lavoro, dal canto suo, ha l’obbligo di assegnarlo ed il dipendente il diritto di richiederlo ed il dovere di fruirne. In linea con la costante giurisprudenza avvalorata dal decreto legislativo 66/2003 che regolamenta l’istituto delle ferie, il decorso del termine di riferimento per il godimento delle ferie non fa venir meno il diritto alla fruizione delle stesse.
Il legislatore con il decreto legislativo 213/2004 ” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro" ha dettato una specifica disciplina concernente la determinazione del periodo di fruizione delle ferie, stabilendo che, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva il periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Tale disciplina, come espressamente stabilito dal legislatore, trova applicazione esclusivamente nei casi in cui la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia.
Da ciò si ricava, per quanto riguarda il caso in esame, la vigenza delle disposizioni contrattuali in materia di ferie, che trova disciplina nell’art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale delle regioni - autonomie locali del 6 Luglio 1995.
Per quanto riguarda la definizione del periodo di ferie, spetta al datore di lavoro pubblico, in quanto manifestazione del suo più generale potere organizzativo e direttivo, il compito di definire il periodo nel quale i dipendenti possono esercitare il diritto alle ferie, nei limiti stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo, .
Infatti, le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
In analoga direzione si pone la disposizione del comma 10 della richiamata norma contrattuale da cui si ricava la possibilità di una programmazione annuale dei calendari feriali di competenza del dirigente del singolo ufficio, al fine di un equo contemperamento fra le esigenze di servizio e quelle dei dipendenti, secondo i fondamentali criteri di correttezza buona fede e non discriminazione nelle scelte.
Secondo i principi costituzionalmente sanciti e in considerazione della loro particolare funzione sociale, è espressamente stabilito che il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie (art 36, c.3, Cost). Da ciò deriva la nullità di qualsiasi atto contrario, sia contenuto in un contratto collettivo sia in contratto individuale, con la conseguente sostituzione della clausola nulla con la disciplina attributiva del diritto. Non è ammessa quindi, la rinuncia alle ferie né in forma espressa né in forma tacita, attraverso il non esercizio del diritto. Pertanto, il diritto alle ferie non è monetizzabile nel senso che il lavoratore non può liberamente optare per il pagamento delle ferie in luogo del godimento delle stesse.
Infatti, la disciplina contrattuale (art. 18, c. 9 e 16, CCNL 6 luglio 1995) espressamente ribadisce che le ferie non sono monetizzabili salvo il caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,esse non siano state fruite dal dipendente per esigenze di servizio. Più in generale anche se non vi è una espressa indicazione contrattuale in tal senso, la monetizzazione si deve ritenere comunque possibile anche in tutti i casi in cui la mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente sia comunque collegabile alla intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro (superamento del periodo massimo di conservazione del posto in caso di malattia;licenziamento disciplinare per giusta causa ecc.). Si tratta, in sostanza di casi nei quali la mancata fruizione delle ferie, pur non essendo giustificata da esigenze di servizio, si ricollega tuttavia o ad eventi oggettivi di carattere impeditivi insorti nel periodo antecedente alla risoluzione del rapporto (come nel caso della malattia protrattasi fino alla risoluzione del rapporto), e quindi non ad una precisa volontà in tal senso del dipendente, o alla semplice circostanza che il sopraggiungere improvviso della risoluzione ha comunque impedito al dipendente di godere del periodo di ferie allo stesso spettanti (come nel caso del licenziamento per giusta causa).
Ferme restando queste necessarie premesse al fine dell’inquadramento della problematica in esame, appare opportuno evidenziare che dal quesito proposto non è dato sapere se il datore di lavoro ha disposto una programmazione annuale per il godimento del periodo di ferie dei propri dipendenti né se gli stessi hanno proceduto a chiedere formalmente la fruizione dei giorni di riposo maturati entro i termini previsti dal legislatore.
In materia è indispensabile ricordare la decisione della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 2569/2001 che, intervenendo su un caso analogo, ha sottolineato come il diritto al godimento reale delle ferie non può consumarsi se non fruito nell’anno di riferimento: ciò si atteggerebbe in netto contrasto con il quadro ordinamentale nazionale. Sempre in tal senso la Suprema Corte ha sostenuto che “il diritto alla fruizione effettiva del periodo feriale, non goduto per fatto imputabile al datore di lavoro nell'anno di riferimento, trova il suo fondamento nell'art. 2058 c.c., dettato per la responsabilità aquiliana ma che in materia risarcitoria ha valore di principio generale- aggiungendosi che in materia di diritti attinenti alla integrità psico-fisica, e più in generale agli interessi esistenziali del lavoratore, il datore di lavoro risponde per responsabilità extracontrattuale oltre che contrattuale”.
Sempre sulla stessa scia, nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente, in base alle previsioni dell'art. 18 del CCNL è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilevo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. L'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art. 2109 c.c., fatto salvo anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.
Ciò è tanto più essenziale se si considera il sistema di sanzioni oggi introdotto dalla legge: se, finora, il mancato esercizio dei poteri datoriali poteva tradursi solo in un disservizio, attualmente esso può comportare anche l’applicazione di sanzioni amministrative.
Per mero tuziorismo giova sottolineare che il diritto alle ferie è, oltre che irrinunciabile, anche indisponibile nel senso che il lavoratore non può rinunciare ad usufruire dei giorni di ferie spettanti e che, d’altra parte, il datore di lavoro deve porre il lavoratore in condizione di usufruirne.
Il dipendente potrà rivalersi per il mancato godimento di ferie arretrate solo quando non sia più possibile consentirgli di fruirne, per effetto del suo collocamento a riposo e della impossibilità di differirlo per il tempo necessario allo scopo (in tal senso Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2001 n.1230; Sez. VI, 5 gennaio 2001 n.8; Sez. IV, 3 ottobre 2000 n.5248; Sez. IV, 13 aprile 1992 n.392; Sez. V, 17 aprile 1973 n.420).
Nel caso di specie, qualora la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile alla volontà del dipendente, l’Amministrazione deve predisporre un piano ferie onde consentire all’interessato di fruire delle ferie residue, mentre, se tanto non sia possibile per le ragioni suesposte, non può evitare di corrispondergli il relativo compenso.
Diversamente ragionando si perverrebbe alla perdita da parte del dipendente del congedo ordinario annuale attraverso una interpretazione delle norme disciplinanti la materia che si pone in evidente contrasto con il precetto costituzionale della irrinunciabilità delle ferie.
Da ultimo, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, tenendo a mente il principio di buon andamento dell’amministrazione posto dall’ art.97 Cost. e si consideri che rimane nella disponibilità dell’Ente la possibilità di organizzare il servizio nel miglior modo possibile – e per tempo – onde consentire al dipendente di non perdere un diritto definito “irrinunciabile” dalla Costituzione, appare evidente che la responsabilità della mancata fruizione delle ferie da parte del dipendente non può che essere dell’Amministrazione la quale deve adoperarsi annualmente, predisponendo opportuni piani-ferie, affinché non si verifichino casi del genere qui controverso e, d’altra parte, sia evitata la maggiore spesa derivante dalla necessità di compensare un tale sacrificio (qualora ne ricorrano i presupposti).
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, ravvisandosi una responsabilità dell’Amministrazione (negligente anche per non aver “sollecitato” e disposto la fruizione delle ferie entro il termine previsto dalla legge corrispondente al 30 aprile dell’anno successivo alla maturazione, ed, eventualmente per ragioni di servizio entro il 30 giugno) ben opportunamente il funzionario responsabile del settore autorizza- previa pianificazione delle stesse che tenga conto delle esigenze di servizio- il godimento del periodo di riposo anche se maturati in anni precedenti. Ovviamente tale comportamento non esimerà, qualora si dovesse riscontrare l’illegittimità dell’atteggiamento dell’Amministrazione, da ripercussioni di ordine sanzionatorio”.
settembre 2009
AgenteCC
 

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