da GiovannaS » 20/02/2015, 10:58
Non so se qualcuno abbia affrontato la questione.
Si sa che, da ultimo, la Corte dei Conti del Lazio (deliberazione n. 221 depositata in data 4.12.2014) ha sostenuto che tali incarichi rientrano nel limite del lavoro flessibile (100% del 2009), in quanto il D.L. 90/2014 ha abrogato l'articolo sul quale si basava l'esclusione (sezione autonomie della Corte dei Conti, con il parere n. 12 dello 11 luglio 2012), ovvero l’art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001.
Al cune Corti dei Conti (la Liguria con deliberazione 53/2014), pur prendendo atto di detta abrogazione, evidenziano che, comunque, con il medesimo DL 90/2014, sono stati introdotti nuovi limiti numerici, quantitativi alla conferibilità di detti incarichi da parte degli enti locali. Pertanto, non essendo state apportate variazioni sostanziali ai fini della normativa sul contenimento della spesa del personale, devono tuttora ritenersi valide le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonome nella delibera 12/2012, secondo cui agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, conferibili dagli enti locali ex art. 110, comma 1 del TUEL, non si applica il limite del 50% (100%?) della spesa sostenuta nell’anno 2009 (articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010).
Chiedo lumi sulla questione.