da vgiannotti » 21/02/2015, 19:35
Per quanto riguarda la collocazione in uscita nella produttività individuale, nulla modifica sull'importo che deve essere distribuito che è definito dal Consiglio e posto a carico del privato. Mentre la produttività prevede, tuttavia, una verifica delle attività espletate, qui l'importo è stabilito ex ante e non modificabile dal dirigente a seguito di valutazione. Vero è che ultimamente il legislatore nel d.l.90/2014 ha ancorato anche i compensi dell'avvocatura (solo per le cause vinte con spese a carico della parte soccombente) alla distribuzione in merito alla rendimento individuale, vero è che anche i compensi dei lavori pubblici prevedono che il pagamento (o quota parte dello stesso) sia collegato alla corretta realizzazione dell'opera pubblica prevedendo penalità in caso di aumento dei costi e per il non rispetto dei tempi, allora nulla vieta di sottoporre la remunerazione prevista ad alcuni parametri di verifica come la puntualità nell'espletamento dell'incarico, nella correttezza delle operazioni eseguite, ma in questo caso provenendo la remunerazione dal privato, eventuali decuratazioni operate dovrebbero essere restituite al privato che ne ha subito le conseguenze, e non può essere utilizzata la minore somma a vantaggio dell'ente locale. Su questo aspetto allora dovrebbe intervenire la regolamentazione, o semplicemente l'impossibilità da parte del Sindaco di utilizzare il citato dipendente in caso di scarso rendimento dello stesso, tale ultima eventualità di fatto rientra già nella discrezionalità del legale rappresentante dell'Ente.